Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguardava un uomo condannato in primo e secondo grado per tentato furto in abitazione aggravato. Analizziamo la decisione per comprendere perché l’impugnazione non ha superato il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
L’imputato, dopo la conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, sostenendo di aver interrotto l’azione criminosa di sua spontanea volontà. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Infine, criticava il diniego della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la loro totale inammissibilità e manifesta infondatezza, rendendo il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Il primo motivo, relativo alla desistenza, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, infatti, non contestava un’errata applicazione della legge, ma chiedeva alla Cassazione una diversa interpretazione delle prove già valutate dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
La Genericità del Motivo sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, ma per genericità. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale alla decisione che contesta, non una semplice ripetizione di precedenti difese.
La Manifesta Infondatezza sul Diniego della Sospensione Condizionale
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni per cui non concedeva il beneficio della sospensione condizionale, allineandosi alla giurisprudenza consolidata. Non essendoci vizi logici o giuridici nella motivazione, la doglianza è stata respinta.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza è emblematica nel chiarire la funzione della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” che può riesaminare le prove e decidere nuovamente chi ha torto o ragione nel merito. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Quando un ricorso, come in questo caso, chiede una nuova valutazione dei fatti o si limita a ripetere argomenti già respinti senza una critica puntuale alla sentenza d’appello, diventa inevitabilmente un ricorso inammissibile. La Corte sottolinea che i motivi di ricorso devono essere specifici e non apparenti, ovvero devono contenere una critica argomentata e mirata alla decisione impugnata.
Conclusioni
La decisione conferma che l’accesso al giudizio di legittimità è rigorosamente circoscritto alla violazione di legge e ai vizi di motivazione. Tentare di ottenere dalla Cassazione una rivalutazione delle prove o presentare motivi generici e ripetitivi porta a una declaratoria di inammissibilità. Per l’imputato, ciò non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il motivo sulla desistenza è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché consisteva in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge e non sul merito della vicenda.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica, puntuale e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazio aggravato;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l’ipotesi di desistenza in suo favore, non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte alla rivalutazione dell prove;
3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione della legge in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pe inammissibile perché generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
4.Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrent denunzia l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha spiegato le ragioni del diniego in modo logico e coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7, par. 3.4.)
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024. GLYPH