Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. È fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, venga inevitabilmente respinto. Analizziamo insieme la decisione per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due distinti motivi: uno relativo alla sussistenza della sua responsabilità penale e l’altro concernente il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente mancassero dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Primo Motivo: Ripetitività e Genericità sulla Responsabilità
Il primo punto contestato dal ricorrente riguardava la sua colpevolezza. I Giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate erano “meramente riproduttive” di quelle già esposte nell’atto di appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a ‘copiare e incollare’ le censure precedenti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve attaccare specificamente la motivazione della decisione precedente, evidenziandone i vizi di legge o di logica, e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Secondo Motivo: Genericità sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato giudicato “totalmente generico”. Il ricorrente si è limitato a richiamare i motivi d’appello senza articolare specifiche critiche alla valutazione fatta dai giudici di secondo grado. Mancava un’indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa sulla pena. Per contestare il trattamento sanzionatorio, è necessario spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, sulla base di elementi concreti, e non limitarsi a esprimere un generico dissenso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e critico, non generico o ripetitivo. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, dove la Corte d’Appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Questo serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è un rimedio eccezionale, da utilizzare con rigore e preparazione tecnica per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente riproduttivi delle censure già esposte nel precedente grado di giudizio e non si confrontavano criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando si limita a enunciare una critica vaga senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto specifici che dovrebbero sostenere la richiesta, fallendo nell’individuare un preciso vizio logico o giuridico nella decisione contestata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
23 n. 464851S COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti a violazione d legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contesta oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svol nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’ esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità ( pag. 2);
Ritenuto, quanto al secondo motivo, che le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto c gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024