Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali di un appello, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame nel merito. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione che, nel suo ricorso, ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Corte, tuttavia, ha rigettato la richiesta, fornendo motivazioni nette e di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
L’imputato, a seguito di una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), proponeva ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza si concentrava sulla mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Questa norma consente di escludere la punibilità quando l’offesa, per le sue modalità e per l’esiguità del danno, risulta di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non è abituale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se il fatto fosse o meno di lieve entità), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la mancanza di specificità.
Le Motivazioni: la Genericità dell’Impugnazione e il Precedente Penale
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere le stesse censure, senza muovere una critica specifica e puntuale alla logica della sentenza impugnata. Questo comportamento processuale rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
In aggiunta, la Cassazione ha valorizzato la motivazione del giudice di merito, il quale aveva negato il beneficio dell’art. 131-bis evidenziando un ‘regime di vita improntato all’illegalità, evincibile dal certificato penale’ del ricorrente. La non abitualità del comportamento è un requisito fondamentale per l’applicazione della norma, e la presenza di precedenti penali è stata ritenuta un indicatore contrario, sufficiente a giustificare il diniego.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali. Primo, un ricorso per cassazione deve contenere critiche nuove, specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata; non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Secondo, la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non si limita al singolo episodio, ma considera la condotta complessiva dell’autore, inclusi i suoi precedenti penali, che possono rivelare un’inclinazione all’illegalità incompatibile con il beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le medesime censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare critiche puntuali alla sentenza impugnata.
Cosa ha impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata negata sulla base del certificato penale del ricorrente, dal quale emergeva un ‘regime di vita improntato all’illegalità’. Questo elemento è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio, che richiede la non abitualità del comportamento criminoso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ANGRIil 17/10/1978
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ii
n. 23390/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti giudice di merito (v. in particolare pag. 4 là dove si dà atto di un regime di vita impront all’illegalità, evincibile dal certificato penale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024