Ricorso inammissibile: Quando la Genericità del Motivo Conduce alla Condanna
Nel complesso mondo della procedura penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella redazione dei motivi di gravame possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, criticata per una presunta carenza di motivazione sull’aumento di pena applicato per la continuazione tra reati.
I Fatti del Processo
Un imputato, già condannato in secondo grado per reati di rapina e lesioni personali, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la presunta assenza di motivazione da parte della Corte d’Appello in merito all’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 81 del codice penale, che disciplina il reato continuato.
In prossimità dell’udienza, il difensore depositava anche una memoria scritta per argomentare ulteriormente le proprie tesi. Tuttavia, tale deposito avveniva a meno di quindici giorni dalla data fissata per la discussione, violando i termini previsti dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato in toto le istanze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: uno di natura procedurale, relativo alla tardività della memoria, e uno di natura sostanziale, attinente alla palese infondatezza e genericità del motivo di ricorso.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a finanziare progetti di miglioramento dell’amministrazione della giustizia.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato confermato?
La Corte ha articolato le proprie motivazioni con estrema chiarezza, delineando i principi che ogni difensore dovrebbe seguire nella preparazione di un’impugnazione.
Tardività della Memoria Difensiva
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che la memoria scritta presentata dalla difesa non poteva essere presa in considerazione. L’art. 611, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce infatti un termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di tali atti. Il mancato rispetto di questo termine perentorio rende la memoria tamquam non esset, ovvero come se non fosse mai stata depositata.
Genericità e Infondatezza del Motivo di ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso. La Cassazione lo ha qualificato come ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva espressamente motivato la propria decisione sull’aumento di pena. I giudici di secondo grado avevano fatto corretta applicazione dei parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, evidenziando la gravità dei reati satellite (rapina e lesioni personali), entrambi commessi ai danni della stessa persona offesa.
La motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta adeguata e logica, rendendo la critica del ricorrente una mera contestazione di facciata, priva di un reale fondamento giuridico. Un motivo di ricorso non può limitarsi a denunciare un vizio senza specificare concretamente le ragioni della sua sussistenza, pena la sua inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo pretestuoso o superficiale. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi rigorosa e puntuale dei vizi del provvedimento impugnato. L’affermazione generica di una ‘mancanza di motivazione’, senza un confronto critico con il testo della sentenza, si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile.
La pronuncia serve da monito sulla necessità di rispettare scrupolosamente i termini processuali e di formulare censure specifiche, pertinenti e argomentate. In assenza di questi requisiti, l’impugnazione non solo non avrà successo, ma comporterà anche un aggravio di spese per l’imputato, confermando la definitività della condanna.
Perché la memoria scritta del difensore non è stata presa in considerazione?
Non è stata considerata perché depositata tardivamente, senza rispettare il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 611, comma 1, del codice di procedura penale.
Qual era il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e manifestamente infondato. La critica alla mancanza di motivazione sull’aumento di pena è stata ritenuta non valida, poiché la Corte d’Appello aveva invece motivato la sua decisione facendo riferimento alla gravità dei reati.
A quali conseguenze è andato incontro il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2143 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione all’aumento operato ex art. 81 cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato poiché la Corte di appello si è pronunciata espressamente sul punto, con corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità dei reati satellite di rapina e lesioni personali già definitivamente giudicati, entrambi commessi sempre in danno della persona offesa del presente procedimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.