Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Colgono il Punto della Sentenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla redazione dei ricorsi e sul concetto di ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda la condanna per minacce aggravate dal cosiddetto ‘metodo mafioso’ e dimostra come un’impugnazione, per essere efficace, debba centrare con precisione il cuore argomentativo della decisione che contesta.
I Fatti del Processo
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva rideterminato la sua pena per il reato di minacce. L’aspetto cruciale della condanna era la presenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 152/91, legata all’utilizzo di un ‘metodo mafioso’. L’imputato, nel suo ricorso, ha contestato tale aggravante, denunciando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
L’Aggravante del Metodo Mafioso e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile per aspecificità. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra l’argomento sollevato dal ricorrente e la reale ratio decidendi della Corte d’Appello.
Il ricorrente aveva basato le sue critiche sul profilo dell’ ‘agevolazione’ all’associazione mafiosa, un aspetto dell’aggravante. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sull’altro profilo previsto dalla norma: il ‘metodo mafioso’. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che le modalità della condotta, unite alla pregressa condanna dell’imputato per associazione mafiosa, conferissero all’azione una portata intimidatoria tipica di tali contesti.
Di conseguenza, attaccando un ragionamento non utilizzato dalla Corte d’Appello, il ricorrente ha presentato motivi non pertinenti, rendendo il suo ricorso inammissibile.
Il Ruolo e le Spese della Parte Civile
L’ordinanza si sofferma anche sulla posizione delle parti civili, negando a entrambe la liquidazione delle spese processuali.
Una prima parte civile aveva depositato le proprie conclusioni scritte oltre il termine di legge, rendendole ‘intempestive’. Per la seconda parte civile, un Comune, le conclusioni, sebbene tempestive, sono state giudicate ‘prive di consistenza’, in quanto si limitavano a richiamare genericamente atti precedenti.
A questo proposito, la Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Sacchettino, n. 877/2022): nel giudizio di legittimità non partecipato, la parte civile ha diritto al rimborso delle spese solo se fornisce un ‘utile contributo’ alla decisione, contrastando attivamente le tesi avversarie con memorie scritte specifiche e argomentate. Un mero richiamo generico non è sufficiente.
Le motivazioni
La motivazione principale della Corte di Cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile è la sua ‘aspecificità’. I motivi presentati non si sono confrontati con il ragionamento effettivo della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva valorizzato il ‘metodo mafioso’ per la sua carica intimidatoria intrinseca, corroborata dal passato dell’imputato, mentre il ricorso si è concentrato erroneamente sul diverso profilo dell’agevolazione. Per quanto riguarda le parti civili, la motivazione del diniego delle spese risiede nel mancato rispetto dei requisiti procedurali: il ritardo nel deposito per una, e l’assenza di un contributo sostanziale e argomentato per l’altra, come richiesto dalla giurisprudenza per giustificare una condanna alle spese in questa sede.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali. Primo, per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione identifichino e critichino con precisione la specifica ratio decidendi della sentenza contestata. Argomentazioni generiche o non pertinenti sono destinate al fallimento. Secondo, la partecipazione della parte civile nel giudizio di Cassazione, soprattutto in procedimenti non partecipati, richiede un impegno attivo e sostanziale. Non basta costituirsi, ma è necessario contribuire efficacemente al dibattito giuridico per veder riconosciuto il proprio diritto al rimborso delle spese legali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano aspecifici e non pertinenti. Essi contestavano il profilo dell’ ‘agevolazione’ mafiosa, mentre la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sull’aggravante del ‘metodo mafioso’, un fondamento giuridico diverso che il ricorso non ha affrontato.
Cosa si intende per ‘metodo mafioso’ in questo caso?
Per ‘metodo mafioso’ si intende l’utilizzo di una forza intimidatrice, tipica delle organizzazioni criminali, capace di generare assoggettamento e omertà nella vittima. La Corte lo ha ritenuto sussistente basandosi sulle caratteristiche della condotta e sulla pregressa condanna dell’imputato per associazione mafiosa, usata come elemento per corroborare la natura intimidatoria del metodo.
Per quale motivo le parti civili non hanno ottenuto il pagamento delle spese legali?
Nessuna delle parti civili ha ottenuto la liquidazione delle spese. Una ha depositato le proprie conclusioni scritte in ritardo rispetto ai termini di legge, rendendole ‘intempestive’. L’altra, pur depositando in tempo, ha presentato conclusioni generiche e prive di consistenza, non fornendo quell’ ‘utile contributo’ alla decisione che la giurisprudenza richiede per giustificare il rimborso delle spese nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31374 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la senl:enza con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 612 comma 1 e 2 pen., art. 7 D.L. 152/91;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravarr:e di cui all’art. 7 152/91- è aspecifico in quanto il ricorrente ha contrastato il ragionamento della Corte appello (cfr. pp. 5,6,7,8, della sentenza impugnata) con argomentazioni non centrate sulla ratio decidendi della decisione avversata, dal momento che ha ragionato sull’aggravante sotto il profilo dell’agevolazione, mentre la Corte di appello ha ritenuto che essa sussistesse quant al “metodo” mafioso, valorizzando, oltre alle caratteristiche della condotta, anche la pregress condanna dell’imputato per associazione mafiosa, ma ciò al solo fine di corroborare ulteriormente il giudizio circa la portata intimidatoria del metodo adoperato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato, di contro, che alla parte civile COGNOME NOME che ha deposita conclusioni scritte il 29 marzo 2024 non spetta la liquidazione delle spese processuali danno dell’imputato, dal momento che dette conclusioni sono intempestive, siccome non rispettose del termine minimo di cui all’art. 611 cod. proc. pen.; lo stesso dicasi per la p civile Comune di Vittoria, che ha presentato conclusioni tempestive ma prive di consistenza, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto in precedenza e a rassegnare le conclusioni; a questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non nnassimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, an laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ot liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.