Ricorso Inammissibile: Quando il Giudicato Interno Blocca l’Appello
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, l’esito di un ricorso può dipendere da sottili ma invalicabili principi giuridici. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere tale non per infondatezza nel merito, ma per ragioni procedurali come il difetto di interesse o la formazione del ‘giudicato interno’. Analizziamo il caso per comprendere a fondo queste dinamiche.
Il Contesto del Ricorso e le Fasi Precedenti
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di associazione di tipo mafioso, aggravato dal fatto di essere un’associazione armata. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena. Successivamente, la Corte di Cassazione aveva annullato questa decisione d’appello, ma con una precisazione cruciale: l’annullamento era limitato esclusivamente al ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero alla sola quantificazione della pena.
La causa è stata quindi rinviata a una diversa sezione della Corte di appello (il cosiddetto ‘giudice del rinvio’), che ha provveduto a rideterminare la pena. È contro quest’ultima decisione che l’imputato ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso Proposto
L’imputato ha basato il suo nuovo ricorso su un unico motivo, articolato in due doglianze:
1. Mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base.
2. Mancanza di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata.
Sebbene apparentemente pertinenti, entrambi i punti si sono scontrati con ostacoli procedurali insormontabili, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due profili di censura, giungendo alla medesima conclusione di inammissibilità per ragioni diverse.
Il Difetto di Interesse sulla Pena Base
In merito alla prima doglianza, la Corte ha rilevato che il giudice del rinvio aveva fissato la pena per il reato associativo aggravato nella misura del minimo edittale previsto dalla legge, ovvero dodici anni di reclusione. Di conseguenza, un eventuale annullamento della sentenza per carenza di motivazione non avrebbe potuto in alcun modo condurre a una pena inferiore a quella già applicata. Manca quindi nell’imputato un ‘interesse’ concreto e giuridicamente apprezzabile all’impugnazione, uno dei requisiti fondamentali per la sua ammissibilità. L’appello, su questo punto, era inutile ai fini pratici.
Il Principio del Giudicato Interno sull’Aggravante
Ancora più netto è il ragionamento seguito per la seconda doglianza. La Corte ha sottolineato che il precedente annullamento era stato circoscritto al solo trattamento sanzionatorio. Ciò significa che tutti gli altri punti della sentenza di condanna, inclusa l’affermazione di responsabilità per il reato e la sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata, non erano stati toccati dalla decisione della Cassazione. Su tali punti si era formato il cosiddetto ‘giudicato interno’, che li ha resi definitivi e non più discutibili.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della sentenza sono un’importante lezione sulla struttura del processo penale e sui limiti delle impugnazioni. La Corte di Cassazione ribadisce che il giudizio di rinvio non riapre l’intero processo, ma ha un oggetto limitato ai soli aspetti per i quali è intervenuto l’annullamento. Il giudice del rinvio è vincolato a rispettare il ‘decisum’ della Cassazione e i punti ormai coperti da giudicato.
Contestare nuovamente l’aggravante dell’associazione armata, un punto su cui si era già formato il giudicato, rappresenta un tentativo di rimettere in discussione una questione già chiusa. La legge processuale, attraverso il principio del giudicato, mira a garantire la certezza del diritto e a evitare che i processi possano protrarsi all’infinito sulla base degli stessi argomenti. La dichiarazione di ricorso inammissibile è la logica conseguenza della violazione di questo principio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia evidenzia l’importanza cruciale di comprendere l’esatta portata di una sentenza di annullamento con rinvio. Per i legali, è fondamentale analizzare attentamente quali parti della decisione precedente sono state annullate e quali, invece, sono diventate definitive. Proporre un ricorso su punti coperti da giudicato interno non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La sentenza insegna che l’efficacia di un’azione legale risiede non solo nella fondatezza delle proprie ragioni, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole e dei limiti imposti dal codice di procedura.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa alla pena base?
Perché il giudice del rinvio aveva già applicato la pena nella misura minima prevista dalla legge (dodici anni). L’imputato non aveva quindi un interesse giuridicamente rilevante a un nuovo giudizio, poiché non avrebbe potuto ottenere una pena inferiore.
Cosa si intende per ‘giudicato interno’ in questo caso?
Significa che la questione relativa alla sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata era già stata decisa in modo definitivo e non era stata oggetto del precedente annullamento da parte della Cassazione. Pertanto, quel punto non poteva più essere messo in discussione.
Qual è il limite del potere del giudice del rinvio dopo un annullamento parziale della Cassazione?
Il giudice del rinvio ha il potere di decidere nuovamente solo sui punti specifici della sentenza che sono stati annullati dalla Corte di Cassazione. In questo caso, potendo decidere solo sulla quantificazione della pena, non poteva riesaminare l’esistenza dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34807 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Messiha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha deciso in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 51641 del 5 luglio 2023 – della sentenza della medesima Corte di appello del 3 maggio 2022, che aveva parzialmente riformato – escludenClo la recidiva contestata e riconoscendo l’attenuante della collaborazione di gli all’art. 416bis.1, terzo comma, cod. pen. e quindi riducendo la pena – la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina del 23 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. ‘e, ritenuta la
continuazione con altri reati per i quali il predetto era stato gi giudicato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, avendo questa Corte di cassazione annullato la prima sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, il Giudice del rinvio si è limitato a rideterminare l’entità della pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo di impugnazione con il quale contestualmente denuncia sia la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, fissata in anni quindici, sia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della associazione armata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base per il reato associativo.
L’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso commesso sino al 23 aprile 2021, data della sentenza di primo grado, ed aggravato per essere l’associaziTe armata; il Giudice del rinvio ha determinato la pena per il reato associativo aggravato ai sensi del quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen. in misura pari al minimo edittale, ossia anni dodici di reclusione.
Un eventuale annullamento della sentenza per carenza di mdtivazione non potrebbe comunque condurre ad una pena base inferiore a quella determinata con la sentenza qui impugnata.
Un interesse al ricorso potrebbe concepirsi solo laddove vi fosse la possibilità di pervenire all’esclusione dell’aggravante, ma il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata, atteso che tale punto della decisione non ha costituito oggetto di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione e quindi su di esso si è già formato il giudicato interno.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del’ ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, cbmnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.