Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35286  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, censurando l valutazione della perizia tecnica disposta sull’indumento utilizzato com passamontagna per due rapine, non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatt poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagin e 5 della sentenza impugnata), chiarendo come la sovrapponibilità del profilo genetico emerso dalle tracce biologiche rinvenute con l’esame del passamontagna utilizzato per il travisamento nelle due rapine con il profilo genetico dell’imput renda implausibile, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni ricostruzione alternativ all’avvenuta partecipazione dello stesso ai fatti di causa (anche per l’assenz ulteriori profili genetici rivenuti nelle tracce biologiche raccolte):
ritenuto che il secondo e il terzo motivo non sono entrambi consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati;
che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’applic recidiva, deducendo che i precedenti sarebbero molto risalenti nel tempo, non tiene conto di quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove si smentisce tale assunto, con il riferimento ad un precedente specifico commesso nel quinquennio, espressione, insieme alle altre condanne, di una spiccata capacit a delinquere dell’imputato;
che, in particolare, il terzo motivo di ricorso, che con cui si contestano trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti non si confronta con quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto congrua una pena non distante dal minimo edittale non rinvenendo elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.