Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione su un requisito fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo una decisione della Corte di Cassazione che ribadisce con forza questo principio in un caso di bancarotta.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di bancarotta da operazioni dolose. Secondo i giudici di merito, l’imputato era responsabile di aver compiuto atti che avevano portato al fallimento della sua attività, a danno dei creditori. Non accettando la condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre principali motivi: l’insussistenza del reato, sostenendo che le operazioni contestate non fossero a lui addebitabili; l’omessa valutazione di alcune dichiarazioni; e, infine, l’eccessiva severità della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una critica netta alla modalità con cui l’impugnazione è stata formulata. I giudici supremi hanno rilevato che i motivi presentati non erano altro che una mera ripetizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con adeguate motivazioni, dalla Corte d’Appello. Questa reiterazione, priva di un reale confronto critico con la sentenza di secondo grado, integra quel ‘difetto di specificità’ che, ai sensi del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità non si manifesta solo quando i motivi sono vaghi, ma anche quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorrente e le ragioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, non basta riproporre le proprie tesi difensive; è indispensabile ‘attaccare’ specificamente la logica e il percorso argomentativo del giudice d’appello, evidenziandone gli errori di diritto.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come anche il motivo relativo all’eccessività della pena fosse inammissibile. La determinazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Il giudizio della Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Poiché nel caso di specie la pena era stata motivata in modo congruo, anche questa censura è stata respinta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la difesa tecnica. Proporre un ricorso per cassazione richiede un lavoro di analisi approfondito e mirato. È necessario abbandonare le argomentazioni generiche e concentrarsi sulla confutazione puntuale delle motivazioni della sentenza di appello. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze dei gradi precedenti è destinato a fallire, con l’ulteriore conseguenza per l’imputato di essere condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione in sede di legittimità.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ‘difetto di specificità’, ovvero quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti, oppure non si confrontano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la contestazione sull’eccessività della pena non è ammessa in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica, non per riesaminare la decisione nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37596 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di M confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imp formulando tre motivi d’impugnazione a mezzo dei quali deduce l’insussistenza del contestato (non essendo addebitabili al ricorrente le operazioni dolose causat fallimento); l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’amministratore r rito alternativo richiesto e l’eccessiva onerosità del trattamento sanzioNOMErio
che tutti i motivi formulati sono indeducibili per difetto di specificità meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 11 e 12 della impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla qu mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume anc mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e q poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo non è sorretto da concreta specificità e pert censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il r
che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è con dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, s l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in r agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed atte per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merit concreto, lo ha esercitato in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e pen. attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in particolare pag. 12 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ri condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Cons