Ricorso inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare la legittimità di una decisione. Tuttavia, non è un’istanza da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile, ovvero redatto senza rispettare i requisiti di legge, non solo viene respinto senza essere esaminato nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 2695/2024 della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio.
I Fatti del Caso: Il Diniego della Sospensione Condizionale
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Un imputato, condannato per determinati reati, si era visto negare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di un istituto che consente, a certe condizioni, di sospendere l’esecuzione della condanna per un certo periodo, offrendo al reo una possibilità di riscatto.
La Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base delle specifiche modalità delle condotte criminose attribuite all’imputato, ritenendolo non meritevole del beneficio. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando l’atto, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. Il problema non risiedeva nel merito della richiesta, ma nella forma e nella sostanza stessa del ricorso presentato.
La Critica della Corte: La Mera Reiterazione dei Motivi
Il punto centrale della decisione è che il ricorso non era altro che una copia acritica dei motivi già presentati e respinti in appello. L’imputato, invece di contestare specificamente le argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per negargli il beneficio, si era limitato a riproporre le medesime censure. Questo comportamento viola uno dei principi fondamentali del ricorso per Cassazione: l’obbligo di confrontarsi dialetticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone i presunti vizi di legittimità.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Poiché il ricorso è stato giudicato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono concise ma estremamente chiare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fallisce nel suo scopo principale: criticare la decisione del giudice precedente. La Corte afferma che la sentenza d’appello, nel negare la sospensione condizionale, ha fornito una motivazione ‘non manifestamente illogica’, basata sulla valutazione della non meritevolezza dell’imputato in relazione alle modalità delle sue condotte criminali.
Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con queste specifiche argomentazioni, ha presentato un atto che non poteva essere esaminato nel merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge. Un ricorso che ignora le ragioni della sentenza impugnata è, per definizione, privo dei requisiti minimi per essere accolto.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto mirato e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario smontare, punto per punto, le argomentazioni giuridiche su cui essa si fonda. Proporre un ricorso ‘copia-incolla’ non solo è una strategia destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche tutt’altro che trascurabili. La giustizia richiede un confronto critico e ragionato, non una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a reiterare acriticamente le stesse censure già presentate nel giudizio di appello, omettendo di confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa di chi lo ha proposto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Su quale base la Corte d’Appello aveva negato la sospensione condizionale della pena?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio in base a un giudizio di non meritevolezza, fondato sulla valutazione delle modalità specifiche delle condotte criminose ascritte all’imputato, ritenendo la sua motivazione non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, reiterando acriticamente la medesima censur già dedotta in appello in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale d pena, omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di non meritevolezza de beneficio in considerazione delle modalità delle condotte criminose ascritte;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.