Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto immediato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’irrilevanza dei motivi possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, specialmente quando si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare (pregiudiziale) che ha evidenziato la debolezza strutturale del motivo di appello. La Corte ha stabilito che la doglianza presentata era non solo generica, ma anche manifestamente inconferente, poiché basata su situazioni di fatto estranee all’oggetto della contestazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di motivazione implicita. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la Corte d’Appello non avesse argomentato esplicitamente sul rigetto delle attenuanti generiche, tale rigetto era chiaramente desumibile dal complesso della sua motivazione. Il giudice di merito aveva infatti effettuato una valutazione complessiva dell’equità della pena, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione.
In particolare, la pena era stata calcolata operando un corretto bilanciamento tra:
1. L’attenuante del vizio parziale di mente, che era stata riconosciuta e considerata prevalente.
2. L’aggravante della recidiva specifica e reiterata, indicativa della pericolosità sociale dell’autore del reato.
Questo bilanciamento, secondo la Cassazione, conteneva in sé il giudizio negativo sulla concessione di ulteriori benefici, come le attenuanti generiche. La censura dell’imputato, pertanto, si è rivelata un tentativo inefficace di rimettere in discussione una valutazione di merito, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente una decisione sfavorevole. I motivi devono essere specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione del giudice. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, dimostra che la Corte non riesamina i fatti, ma controlla solo la corretta applicazione della legge. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, manifestamente inconferente e basato su situazioni di fatto estranee alla contestazione. In pratica, mancava dei requisiti di specificità richiesti dalla legge per un’impugnazione in sede di legittimità.
La Corte d’Appello era obbligata a motivare specificamente il diniego delle attenuanti generiche?
No, secondo la Cassazione non era necessario. La motivazione sul rigetto delle attenuanti generiche può essere anche implicita, quando dal complesso della sentenza emerge che il giudice ha considerato tutti gli elementi rilevanti per determinare una pena equa, come il bilanciamento tra altre attenuanti e aggravanti.
Quali elementi ha considerato la Corte di merito per calcolare la pena?
La Corte di merito ha calcolato la pena basandosi su un bilanciamento tra la pericolosità dell’autore del reato (evidenziata dalla recidiva specifica e reiterata) e l’attenuante del vizio parziale di mente, ritenuta prevalente. Questa valutazione complessiva è stata giudicata sufficiente a giustificare la pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 14099-2025 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. cod. pen.);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso per il reato di cui all’art. 385 cod. p ed inerente al mancato riconoscimento delle generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto fa leva su una censura prospettata in appello in termini di marcata inammissibilità perché generica e manifestamente inconferente ( in quanto legata a situazioni in fatto estranee alla contestazione mossa) si che la relativa valutazione pregiudiziale, effettuabile in questa sede dalla Corte ora per allora, rende indifferente l’assenza di argomentare esplicito sul punto da parte della Corte del merito, la quale ha peraltro implicitamente rigettato il rilievo alla luce del complessivo portato della relativa motivazione (avuto riguardo alle valutazioni rese valorizzando l’equità della pena calcolata tenuto conto sia della pericolosità dell’autore del fatto che il corretto bilanciamento tra la preval dell’attenuante del vizio parziale di mente sulla ritenuta recidiva specifi reiterata (vedi pag. 2 sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2025