Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Ricettazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché un ricorso inammissibile non può essere esaminato nel merito, specialmente quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Analizziamo un caso pratico relativo al reato di ricettazione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Contesto: Accusa di Ricettazione e Condanna
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato trovato in possesso di un marsupio contenente gettoni provenienti da un furto presso un autolavaggio. La difesa aveva tentato di sostenere una tesi alternativa, suggerendo una mera connivenza non punibile con il furto commesso da un altro passeggero presente con l’imputato. Tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto tale ricostruzione indimostrata e avevano confermato la responsabilità penale, sottolineando che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile sull’origine e il possesso dei beni rubati.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge, il travisamento della prova e il vizio di motivazione della sentenza di condanna. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una semplice reiterazione delle censure già formulate e puntualmente respinte nel precedente grado di giudizio.
Il ricorso, secondo la Corte, era solo apparentemente specifico, mancando di una concreta critica argomentata contro la decisione della Corte d’Appello. In altre parole, non svolgeva la sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo puntuale e logico le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si concentrano su due aspetti fondamentali. In primo luogo, viene ribadito che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici. Un motivo è specifico quando individua con precisione il punto della decisione che si contesta e articola una critica ragionata, non quando si limita a riproporre doglianze generiche. Nel caso di specie, l’imputato aveva semplicemente ripresentato gli stessi argomenti difensivi, ignorando le risposte logiche e giuridicamente corrette fornite dalla Corte d’Appello.
In secondo luogo, la Corte ha validato il ragionamento dei giudici di merito sulla configurazione del reato di ricettazione. È un principio consolidato che il possesso ingiustificato di beni provenienti da un delitto costituisce un elemento grave, preciso e concordante che fonda la responsabilità penale, a meno che l’imputato non fornisca una spiegazione plausibile e credibile. In assenza di tale prova, la condanna è legittima. L’assenza di elementi difensivi validi e la mancata giustificazione del possesso dei gettoni hanno quindi integrato pienamente la fattispecie di reato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: un ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione delle difese già esaminate. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario sviluppare una critica argomentata e specifica che si confronti direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia conferma inoltre la severità della giurisprudenza in materia di ricettazione, ponendo a carico di chi viene trovato in possesso di ‘res furtiva’ un onere di giustificazione non eludibile. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non era formulato in termini consentiti dalla legge. Si limitava a reiterare le stesse censure già presentate e respinte in appello, senza avanzare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così solo apparentemente specifico.
Qual era l’elemento di prova principale per l’accusa di ricettazione?
L’elemento principale era il possesso ingiustificato, da parte del ricorrente, di un marsupio contenente i gettoni rubati da un autolavaggio. L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile e credibile in merito all’origine di tali beni.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Manfredonia il 02/01/1965
avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’odiern ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall’ar 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando così non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, i giudici di merito, con congrue argomentazioni logiche e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata da parte dell’odierno ricorrente, considerata l’assenza di prova della sua
partecipazione alla realizzazione del reato di furto presupposto, la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. (si vedano le pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza, là dove si è sottolineata: da un lato, l’assenza di rilievi difensivi validi a superare elementi accusatori a carico del Colonna, che, trovato nella materiale disponibilità del marsupio contenente i gettoni trafugati dell’autolavaggio, non aveva provveduto a fornire una plausibile giustificazione in merito all’origine del possesso della res; dall’altro lato, l’indimostrata ricostruzione, solo prospettata dalla difesa, volta al riconoscimento di una mera connivenza non punibile del Colonna rispetto al furto commesso dall’altro passeggero);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.