Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all’ultimo motivo di ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 marzo 2024, confermava la dichiarazione di responsabilità di NOME per il reato di ricetta relativo a 344 provoloni e ad altra merce.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensor / dell’imputato, osservando che il primo giudice, nell’affermare la pen responsabilità del ricorrente, era partito da un assunto evidentemente errato avere ritenuto che il luogo in cui era stata effettuata la perquisizione f residenza di NOMENOME NOME NOME non ne costituiva né la residenza, né dimora; inoltre, COGNOME assenti le querele relative ai furti degli oggetti ricet cui mancava una condizione di procedibilità dell’azione, ed alcuni dei b contestati al prevenuto COGNOME stati restituiti alla madre del ricorrente; era valorizzati meri indizi e vi era stata violazione degli artt. 133 e 164 cod. pe
Così premessi i motivi di appello, il difensore eccepisce nuovamente che er stata configurata la condizione di procedibilità in assenza di un atto formale quale la persona offesa chiedesse procedersi penalmente nei confronti d responsabili del furto; osserva che il reato contestato al ricorrente si presupp commesso in data 17-18 febbraio 2019, e / quindi, due anni prima dell’entrata in vigore della norma (comma 6 dell’art. 648 cod. pen.) che consente di procede anche in assenza della condizione di procedibilità del reato presupposto.
1.2 II difensore rileva che in sede di perquisizione COGNOME NOME riferito che la cantina di sua proprietà era stata data in affitto dal figlio NOME NOME un certo COGNOME NOMENOME che a sua volta NOMEa riferito di ave acquistato provoloni ed altri prodotti caseari da NOMENOME era stata i quindi,ritenuta provata la responsabilità di NOME NOME NOME di dichiarazioni rese dai coimpu in fase di indagini senza che queste venissero acquisite o confermate in s dibattimentale, e senza alcun riscontro alle stesse, posto che le dichiarazio testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME difformi dalle dichiarazioni di COGNOMECOGNOME
1.3 n difensore eccepisce che le dichiarazioni della COGNOME (il cui utilizzo risultava autorizzato) COGNOME inutilizzabili e contraddette dal teste COGNOME quale NOMEa riferito che la cantina era stata affittata a COGNOME), e que COGNOME e COGNOME COGNOME inattendibili e discordanti con quelle di COGNOME.
1.4 Il difensore lamenta che la Corte di appello NOMEa ritenuto di po superare la censura con la quale era stata dedotta l’assenza dell’elem costitutivo del reato con particolare riferimento alla certezza circa la proven illecita, attraverso l’utilizzo di supposizioni palesemente in contrasto con le testimoniali acquisite al dibattimento; nessuna prova era emersa circa
riconducibilità dei beni elencati a NOME, visto che i testimoni escussi av riferito solo in ordine alla presunta compravendita di provoloni e non agli oggetti di cui al capo di imputazione.
1.5 II difensore contesta la motivazione della sentenza nella parte in NOMEa ritenuto irrilevante che NOME avesse la residenza in altro luogo e NOMEa considerato che la cantina era stata affittata a COGNOME.
1.6 II difensore lamenta che la Corte di appello NOMEa ritenuto che Mercur dovesse giustificare la provenienza della merce, nonostante non fossero emer elementi sufficienti tali da ricondurre a lui la merce.
1.7 Il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 20-bis cod. pen., visto che i giudici di appello avrebbero dovuto sostituire la pena detentiva con a considerata più confacente al caso specifico e finalizzata al recupero del lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospension condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Infatti, con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appell ritenuto integrato il reato di ricettazione ritenendo che per tutti gli oggetti nel capo di imputazione fosse stata presentata querela relativamente al f subito dalle persone offese (si veda, in particolare, la motivazione conten pag.2, dove vengono indicate le denunce presentate, e 6 della senten impugnata); il motivo di ricorso è, pertanto y privo di specificità, posto che avrebbe dovuto, se intendeva affermare che per i beni non COGNOME state proposte quere produrre le stesse in modo da consentire a questa Corte il controllo s motivazione resa dalla Corte di appello.
1.2 Relativamente ai motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e se motivo . f1 — -j si deve osservare che, con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia confor cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della pr può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rap (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazi del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può , infatti,essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di
legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle cr motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati d primo giudice (Sez. 4, n.19710 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n 24667 del 15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, COGNOME, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv 258432).
Nel caso in esame, NOME, il giudice di appello ha esaminato lo ste materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo aver preso atto d censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato medesima conclusione della sentenza di primo grado; i motivi propongono una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sed legittimità, rispetto alle considerazioni della Corte di appello, che ha oss quanto al fatto che NOME non fosse residente nella cantina ove si trovava beni ricettati, che al momento della perquisizione COGNOME NOME (NOME c utilizzabilità delle dichiarazioni non COGNOME state sollevate censure in appel cui l’eccezione è inammissibile) NOMEa affermato che era il ricorrente a servirs locali, circostanza confermata dai testi COGNOME COGNOME COGNOME.
1.4 Manifestamente, infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.
Si deve infatti ribadire che “in tema di sanzioni sostitutive di pene dete brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia pronunciarsi NOME loro applicabilità come previsto dalla disciplina trans contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartab necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formu necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuov ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel dell’udienza di discussione del gravame” (Sez.2, n. 12991 del 01/03/202 Generali, Rv. 286017); non essendo stata presentata una richiesta in tal senso nell’atto di appello, né in sede di conclusioni, il motivo è manifesta infondato.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell sospensione condizionale della pena, vi è motivazione a pag.8 della senten impugnata che, essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabile cassazione (vedi ) Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi del 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dell somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2024