Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/07/1971
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c)
proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances
presentati alla Corte d’appello, per di più, in forma appena abbozzata; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacch
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838
– 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n.
11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su entrambe
le doglianze oggetto dei motivi di ricorso:
(i) evidenziando (pg. 3) la natura callida, decettiva ed intenzionale della condotta;
(ii) giudicando inattendibile la tesi difensiva dell’ignoranza in buona fede della qualità della moneta messa in vendita, alla luce di quella che appare (cfr. testimonianza COGNOME, valorizzata a pg. 3 della sentenza d’appello) una pratica ripetuta da parte della imputata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.
Così deciso, il 1 luglio 2025.