Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16597 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 26/08/1982
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, n.2, 61, n.5 e 707 cod. pen.
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 24 marzo 2025, a firma del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla riconducibilità dei garage alla definizione di privata dimora – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e nullità delle sentenze di primo e secondo grado in ordine al riconoscimento della continuazione tra i due reati satellite, capi a) e c) dell’imputazione – è manifestamente infondato in quanto la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, né una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale. (Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242867 – 01)
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen. – è manifestamente infondato poiché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria
del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in
particolare, pag.6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente