Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14445 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME ( cui CODICE_FISCALE ) nato a TORINO il 15/01/1994 NOME NOME ( cui CODICE_FISCALE ) nato a ALBA il 05/08/1994 avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d’appello di Genova
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando a seguit di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la pronuncia con la quale 13/01/2022 il Tribunale di Imperia, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME NOME e iovanovic Sony responsabili del reato previsto dagli artt. 56, 110, 640 cod. pe commesso in Ventimiglia in data antecedente e prossima al 6 febbraio 2019 (capo a) e del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. commesso in Ventimiglia il 7 febbraio 2019.
NOME e COGNOME NOMECOGNOME a mezzo dello stesso difensore di fiducia, propongono congiunto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, deducono apparenza e illogicità della motivazione in relazion all’asserita responsabilità penale degli imputati in ordine a tutti i reati contestati.
L’accertamento di responsabilità risulta fondato, secondo la difesa, su argomentazioni apparenti e illogiche.
E’ criticata la correttezza del procedimento operato dalla polizia giudiziaria in ordi riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa COGNOME COGNOME dal testimone ocular NOME COGNOME e dal teste COGNOME COGNOME i quali tuttavia avevano riconosciuto immediatament senza ombra di dubbio una persona diversa dallo COGNOME, tale NOME COGNOME
I carabinieri avevano addotto un errore nell’invio del fascicolo fotografico all’uffici procura ma con l’atto di appello si era evidenziata la carenza di certezza probatoria in mer alla stessa attività di individuazione fotografica, posto che agli atti esiste un solo f fotografico relativo al 4 maggio 2019 contenente la foto riconosciuta di NOMECOGNOME
La polizia giudiziaria aveva, poi, effettuato una seconda ricognizione fotografica utilizza un diverso album fotografico rispetto a quello mostrato la prima volta. La Corte di appello fornito sul punto una motivazione apparente, limitandosi a ribadire che le anomalie verificat fossero frutto di un mero errore, ma tale ragionamento non chiarisce in cosa siano consistiti accertamenti effettuati dalla Corte d’appello né fornisce spiegazioni in grado di superar incongruenze probatorie evidenziate con l’atto di appello.
La Corte ha ritenuto provato il collegamento degli imputati ai fatti di reato, att pretesa riferibilità allo stesso dei tabulati telefonici relativi all’utenza in uso incriminati nei giorni nei quali sarebbero stati commessi i reati, ma anche su tale punt motivazione è apodittica in quanto viene data in maniera presuntiva per certa la riferibili tali utenze agli imputati. Risulta fittizio lo stesso ragionamento operato dai giudici in ba risultanze dell’analisi dei tabulati telefonici.
2.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza per violazione di legge e vizio d motivazione, riguardo all’asserita sussistenza del reato di tentata truffa.
La Corte distrettuale, ad avviso dei ricorrenti, non ha considerato che l’attività il stata orientata esclusivamente all’acquisizione dell’orologio appartenente alla persona offe
ed invece, riguardo alle trattative per l’acquisto di una barca, a cui si riferisce il reato tentata, non è emerso alcun elemento dimostrativo dell’attività preparatoria idonea realizzarla.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilit ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto tardivamente propostaL
1.1 Si rammenta che, nel caso, previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositiv un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno dalla pronuncia – come è avvenuto nella specie in cui la Corte d’appello di Genova ha indicato il termine di novanta giorni da que della pronuncia – il termine per l’impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell’art. 585, comma 2, c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal gi nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in c sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo termine per l’impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguit la notificazione alla parte privata dell’avviso di deposito della sentenza (art. 585, com lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.).
1.2 La sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 24 aprile 2024, ne forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l’indicazi dispositivo, ex art.544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il depo della motivazione; il dispositivo è stato comunicato alle parti.
La sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 giugno 2024.
Il termine per il deposito è spirato il 23 luglio 2024.
Dal 23 luglio 2024 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, le c), cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione che è maturato in data 8 ottobre 2024
Il ricorso è stato proposto tardivamente, perché presentato mediante pec spedita in data 11 ottobre 2024 (firma digitale sul ricorso in data 10 ottobre 2024).
1.3 Occorre altresì precisare che, essendo stato il giudizio di appello celebrato in udie camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d. ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trov applicazione la previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. che aumenta quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in ass (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01).
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Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a differenza del giudizio celebrato in assenza in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale
contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., decorre dalla data di scadenza del termine per il s
deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall’art. 23-
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17
(Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep.2024, Rv. 285976).
Invero, nel rito cartolare, allorquando il giudizio di appello sia stato tratt procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di
partecipazione, l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diri
partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non p beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art.
comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep.
2024).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti n versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eu 3.000,00 per ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile, ‘ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2025 Il consigliere estensore COGNOME Il Prsidte