Ricorso inammissibile: quando la genericità blocca la Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Suprema Corte comporta conseguenze severe, non solo processuali ma anche economiche. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha affrontato l’impugnazione di una sentenza di condanna per furto, evidenziando come la mancanza di specificità renda nullo ogni tentativo di difesa in sede di legittimità. La precisione tecnica non è un optional, ma un requisito strutturale dell’atto.
I fatti di causa
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione commesso in concorso, ha proposto ricorso per Cassazione. L’impugnazione mirava a ribaltare la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale accertata dal Tribunale all’esito di un giudizio abbreviato. La difesa ha basato l’intero impianto del ricorso su un unico motivo, lamentando una generica violazione di legge.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato la struttura dell’atto di impugnazione, rilevando immediatamente la sua inidoneità a produrre effetti giuridici. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non rispettava i criteri minimi di specificità richiesti dal codice di rito. Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. La Corte ha rilevato che l’atto di ricorso era costituito da deduzioni del tutto generiche. Mancavano, infatti, le necessarie ragioni di diritto e l’indicazione dei dati di fatto specifici che avrebbero dovuto sorreggere le richieste della difesa. In sede di legittimità, non è sufficiente invocare una violazione di legge in astratto; è necessario dimostrare come e perché la sentenza impugnata abbia errato nell’applicazione delle norme. In assenza di una critica puntuale e argomentata, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Questo provvedimento sottolinea l’importanza della precisione tecnica nella redazione degli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non solo preclude definitivamente la revisione della condanna, ma aggrava la posizione economica del ricorrente attraverso sanzioni pecuniarie significative. La difesa in Cassazione richiede un’analisi analitica dei vizi di legittimità, rifuggendo da contestazioni astratte o meramente riproduttive di quanto già discusso nei gradi precedenti. La chiarezza espositiva e il rigore giuridico sono gli unici strumenti per garantire un effettivo accesso alla giustizia di legittimità.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o privi di riferimenti specifici ai fatti e alle norme di legge violati. La legge richiede che l’impugnazione sia puntuale e argomentata tecnicamente.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità?
Oltre alle spese processuali, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un giudizio abbreviato?
Sì, è possibile ricorrere per motivi di legittimità anche dopo una condanna in rito abbreviato, ma i motivi devono essere specifici e non limitarsi a una generica violazione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5480 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5480 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza resa il 15 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Piacenza, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui agli 110, 624-bis cod. pen.
Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (violazione di legge), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Presidente