Ricorso inammissibile: la precisione è d’obbligo in Cassazione
Nel panorama della giustizia penale, la corretta formulazione dei motivi di impugnazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’accesso al terzo grado di giudizio. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze di un ricorso inammissibile per difetto di specificità, sottolineando come la genericità delle doglianze impedisca alla Corte di esercitare la propria funzione di controllo.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di furto, confermata in sede di Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, come unico motivo, il vizio di motivazione riguardo alla mancata disamina di possibili cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Tuttavia, la difesa non ha fornito elementi concreti a supporto di tale tesi, limitandosi a una contestazione astratta.
Ricorso inammissibile e requisiti di legge
La Suprema Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale. La norma impone che i motivi di ricorso siano determinati e specifici. Quando un atto si limita a denunciare vizi in modo vago, senza indicare gli elementi logici o giuridici che dovrebbero inficiare la sentenza impugnata, il giudice non può che dichiarare il ricorso inammissibile.
L’importanza della specificità dei motivi
Perché un ricorso possa essere esaminato nel merito, è necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della decisione che ritiene errati. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di merito giudicata logicamente corretta, il ricorrente non ha saputo indicare quali fatti o norme fossero stati trascurati, rendendo impossibile il sindacato di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un quarto grado di merito, ma un giudice che verifica la corretta applicazione della legge. Se il ricorrente non specifica i rilievi mossi alla sentenza, la Corte non può sostituirsi alla parte nell’individuare i possibili errori. La genericità del motivo, intesa come mancanza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza e le critiche del ricorrente, determina inevitabilmente l’inammissibilità. Inoltre, la Corte ha ravvisato l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la difesa tecnica deve essere puntuale e rigorosa. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma comporta oneri economici gravosi per il ricorrente, tra cui le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende. La lezione pratica è chiara: in sede di legittimità, la forma e la sostanza della specificità sono requisiti inscindibili per una difesa efficace.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non entra nel merito della questione, confermando la sentenza precedente.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare i fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di questioni di diritto e della logicità della motivazione, non può rivalutare le prove o i fatti già accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6454 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6454 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorren denuncia vizi della motivazione in ordine alla mancata disamina, da parte della Corte di merito, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’ 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
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Il consigliere estensore
Il Presidente