Ricorso inammissibile: la Cassazione punisce la genericità
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Suprema Corte rappresenta un rischio concreto per chi non articola critiche specifiche alla sentenza impugnata. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha ribadito che la mancanza di motivi dettagliati preclude l’accesso al giudizio di legittimità, specialmente quando la condotta del reo è aggravata da precedenti penali.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per violazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia. Dopo la conferma della condanna in appello a quattro mesi di arresto, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Le doglianze riguardavano principalmente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sostituzione della pena detentiva con misure alternative. La difesa lamentava una carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, ma lo faceva in modo superficiale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era formulata in termini estremamente generici, limitandosi a contestazioni lapidarie senza però confutare puntualmente i passaggi logici della sentenza di secondo grado. Questa genericità ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza delle richieste difensive, rendendo l’atto nullo dal punto di vista dell’efficacia processuale.
L’importanza della specificità nel ricorso inammissibile
Un ricorso che non indica con precisione gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata non può essere accolto. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità che interviene solo su vizi specifici. Se il ricorrente non isola tali vizi, il ricorso decade automaticamente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che richiede la specificità dei motivi. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente negato i benefici richiesti a causa dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato. Tale curriculum criminale impedisce sia di ritenere il fatto di lieve entità, sia di formulare una prognosi favorevole sul futuro rispetto delle prescrizioni legate a pene sostitutive. La condotta recidivante è stata dunque l’elemento determinante che ha reso la motivazione della Corte d’Appello solida e non censurabile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sottolineano che l’inammissibilità del ricorso comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti oneri economici. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro verso la Cassa delle Ammende. Questo caso conferma che una difesa tecnica deve necessariamente confrontarsi con i precedenti penali del reo e con l’obbligo di specificità dell’impugnazione per evitare sanzioni pecuniarie aggiuntive.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione e la condanna precedente diventa definitiva.
Si può ottenere l’esclusione della punibilità con molti precedenti penali?
No, la presenza di numerosi e specifici precedenti penali impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rendendo impossibile l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso respinto?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, spesso di tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7413 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7413 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Forlì il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 16.6.2023 alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011;
Considerato che il ricorso avversa la sentenza in termini estremamente generici, lamentando lapidariamente la carenza o la apparenza della motivazione, ma senza muovere alcuna critica specifica, laddove i motivi di appello riguardavano l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva, che la Corte d’appello ha adeguatamente disatteso con il richiamo ai precedenti numerosi e specifici dell’imputato, tali da non consentire, per un verso, di ritenere il fatto connotato da particolare tenuità, e, per l’altro, di formulare una prognosi favorevole circa la osservanza delle prescrizioni da collegare alla pena sostitutiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto mancante della individuazione delle ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17572/2025
CC – 04/12/2025