Ricorso inammissibile: quando la genericità ferma la Cassazione
In ambito penale, presentare un ricorso inammissibile rappresenta un rischio concreto non solo per l’esito del giudizio, ma anche per le pesanti conseguenze economiche. La recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso che si limita a proporre una versione alternativa dei fatti, senza smontare tecnicamente le ragioni dei giudici precedenti, è destinato al rigetto.
Il caso del trasferimento di beni tra coniugi
La vicenda riguarda una condanna per concorso in reato. I giudici di merito avevano individuato una responsabilità penale basata sul legame coniugale e sul trasferimento ingiustificato di beni verso una società intestata all’imputata. La difesa ha tentato di ribaltare la decisione proponendo una ricostruzione dei fatti definita apodittica dalla Suprema Corte. La mancanza di una disamina critica delle argomentazioni fornite nei primi due gradi di giudizio ha reso l’impugnazione del tutto inefficace.
La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende
L’inammissibilità del ricorso comporta effetti diretti sul piano finanziario. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente soccombente deve farsi carico delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è imputabile a colpa, viene applicata una sanzione pecuniaria. Nel caso in esame, la Corte ha quantificato in 3.000 euro la somma da versare alla Cassa delle Ammende, riflettendo la gravità della genericità dei motivi esposti.
Il ruolo della parte civile nel ricorso
Un aspetto interessante della decisione riguarda la richiesta di rimborso spese della parte civile. La Cassazione ha chiarito che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile non è automatica. Essa presuppone che quest’ultima abbia svolto un’attività difensiva reale e concreta per contrastare il ricorso. Se le deduzioni della parte civile sono generiche, il diritto al rimborso decade.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione evidenziando come il ricorso mancasse di specificità estrinseca. La difesa non ha saputo giustificare in modo verosimile le ragioni del trasferimento dei beni, né ha contestato efficacemente il nesso logico tra il legame familiare e la partecipazione al reato. La genericità delle doglianze impedisce alla Cassazione di entrare nel merito, rendendo la sentenza di appello definitiva.
Le conclusioni
Questa ordinanza funge da monito per i professionisti e i ricorrenti. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica rigorosa e una contestazione puntuale di ogni passaggio motivazionale della sentenza impugnata. Evitare il genericismo è l’unico modo per garantire l’accesso al terzo grado di giudizio e prevenire sanzioni pecuniarie gravose.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono troppo generici o non contestano direttamente le ragioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso respinto?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Come viene valutata la responsabilità in concorso tra coniugi?
I giudici analizzano il legame familiare e l’assenza di giustificazioni logiche per operazioni patrimoniali sospette effettuate tra i partner.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1690 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all’accertamento della responsabi dell’imputata a titolo di concorso è stato formulato in modo assolutamente generico sulla ba di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, incentrate sul legame coniugale e sulla assenza di giustificazioni verosimili sulle ragioni del trasferimento dei beni pr società intestata a nome dell’imputata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoría (S 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civi risulta solo generica;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa dell ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consiglier- COGNOMECOGNOMENOME> -nsore COGNOME
Il Pres
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