Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11190 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecific in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze:
(i) evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell’acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell’incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto;
(ii) sottolineando “la mancanza di credito fiduciario” (pg. 8) per la presenza in capo all’imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest’ultimo caso, per gravi fatti associativi – in un caso anche finalizzata a narcotraffico) o con uso di armi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 marzo 2026.
Of712 ()?
IN C
2 MA 2026