Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chiunque tenti di impugnare una sentenza di condanna in sede di legittimità. La recente ordinanza della Suprema Corte mette in luce quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di ricorso, sanzionando duramente l’utilizzo di argomentazioni astratte o, peggio, totalmente estranee all’oggetto del contendere.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna per furto inflitta a due imputati dalla Corte d’Appello. I soggetti, attraverso il medesimo difensore, hanno proposto ricorso in Cassazione presentando atti separati ma dal contenuto identico. La strategia difensiva si è tuttavia rivelata fallimentare sin dalla fase di analisi preliminare dei motivi di impugnazione.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione era articolata in tre motivi del tutto indeterminati. La Corte ha sottolineato come le doglianze si risolvessero in affermazioni teoriche prive di qualsiasi collegamento con la fattispecie concreta esaminata nei gradi precedenti. Tale carenza strutturale impedisce alla Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di specificità del ricorso. La Corte ha evidenziato un errore macroscopico: uno dei motivi di ricorso faceva riferimento alla condotta di atti persecutori (stalking), citando l’articolo 612-bis c.p., nonostante il processo riguardasse esclusivamente il reato di furto. Questa totale mancanza di attinenza dimostra una redazione dell’atto basata su modelli predefiniti non adattati al caso specifico. Quando i motivi di ricorso sono così generici da risultare astratti, l’atto viene considerato giuridicamente inesistente ai fini del vaglio di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi. Oltre alla conferma della condanna penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio tecnico rigoroso dove la precisione e la pertinenza delle contestazioni sono requisiti essenziali per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione richiede che le contestazioni siano specifiche e strettamente correlate alla sentenza impugnata, pena il rigetto senza esame nel merito.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile citare norme diverse dal reato contestato?
No, citare norme non attinenti al caso, come lo stalking in un processo per furto, rende il motivo di ricorso indeterminato e porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto;
Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla “condotta di cui all’ad- 612bis comma 1 c.p.”;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023