Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, emes in data 07.10.2021, dal Tribunale di Parma, che aveva dichiarato colpev l’imputato del delitto p. e p. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 1 multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge inosservanza degli artt.192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impug logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della ce formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i ril mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.