Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi costa cara
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non comporta solo il rigetto delle proprie istanze, ma può determinare pesanti conseguenze economiche. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale evidenzia come la precisione tecnica sia un requisito essenziale per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro. La parte ricorrente aveva basato la propria difesa su un unico motivo di ricorso, lamentando genericamente una violazione di legge e un difetto di motivazione in merito alla propria responsabilità penale. Tuttavia, l’atto non forniva dettagli specifici né indicava quali passaggi della sentenza impugnata fossero effettivamente viziati.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno riscontrato che il ricorso era totalmente privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Quando le censure sono formulate in modo vago o apodittico, il giudice non è messo nella condizione di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, non può esercitare il controllo sulla decisione precedente. Questa carenza strutturale rende l’atto nullo ai fini del giudizio.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’Art. 581 c.p.p., il quale stabilisce che i motivi di impugnazione devono essere enunciati in modo specifico. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a denunciare vizi senza indicare gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa. La genericità dei motivi impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare i punti critici della sentenza e di svolgere il sindacato di legittimità richiesto. La Cassazione ha inoltre sottolineato che la sentenza d’appello appariva esente dai vizi denunciati, rendendo la critica della difesa ancora più inconsistente.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, in virtù della manifesta infondatezza e genericità dell’impugnazione, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali, poiché un’impugnazione mal formulata si traduce inevitabilmente in un danno economico e processuale per l’assistito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica in modo puntuale i motivi di critica e non specifica quali parti della sentenza si considerano errate, impedendo alla Corte di verificare il vizio.
Quali sono le sanzioni previste in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’articolo 581 del codice di procedura penale?
L’articolo impone che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione dei punti della decisione contestati e delle ragioni di diritto e di fatto a supporto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7158 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per i reati contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quant a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
La Presidente