Ricorso inammissibile in Cassazione: il dovere di specificità dei motivi
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte può comportare conseguenze onerose, non solo in termini di rigetto della domanda, ma anche sotto il profilo economico. La recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea come la genericità dei motivi di impugnazione rappresenti un ostacolo insormontabile per l’esame del merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero per aver reso false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione denunciando una violazione di legge. Tuttavia, l’impugnazione si è basata su un unico motivo, formulato in modo vago e privo di riferimenti puntuali alla sentenza impugnata.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La motivazione risiede nella violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone al ricorrente l’onere di indicare con precisione i motivi, i punti della decisione contestati e le prove su cui si fonda la censura. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito gli elementi necessari per permettere ai giudici di legittimità di comprendere la natura dell’errore attribuito alla Corte d’Appello.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può procedere a un nuovo esame dei fatti se il ricorrente non indica specificamente dove e come la legge sia stata violata. La genericità del motivo impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto nullo per indeterminatezza. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza di secondo grado appariva logicamente corretta e ben motivata, rendendo ancora più evidente la carenza del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha prodotto la conferma definitiva della condanna. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che la difesa tecnica in Cassazione richiede un rigore formale assoluto: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia generica, ma occorre smontare tecnicamente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata.
Cosa succede se i motivi di un ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e comportando spesso sanzioni pecuniarie.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 581 c.p.p., è necessario indicare specificamente i provvedimenti impugnati, i motivi di diritto e gli elementi di prova a supporto.
In cosa consiste il reato previsto dall’art. 495 c.p.?
Punisce chiunque dichiari il falso a un pubblico ufficiale circa la propria identità, stato o altre qualità personali proprie o altrui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42082 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42082 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di leg in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.