Ricorso inammissibile in Cassazione: i rischi della genericità
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte può comportare gravi conseguenze economiche e la perdita definitiva della possibilità di difesa. Nel caso in esame, la Sezione Penale ha affrontato l’impugnazione di una sentenza di condanna relativa alla violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per fatti di lieve entità.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di responsabilità penale formulato nei gradi di merito. Tuttavia, l’atto di impugnazione non presentava i requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale per l’accesso al vaglio di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era del tutto generico. La legge impone che chi impugna una sentenza debba indicare con precisione quali siano gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione che intende sottoporre a critica. In assenza di tali elementi, il collegio non può entrare nel merito della questione, limitandosi a una declaratoria di rito.
Perché il ricorso inammissibile è un danno per il ricorrente
Oltre alla conferma della condanna precedente, la dichiarazione di inammissibilità comporta sanzioni accessorie. Il sistema giudiziario punisce l’abuso dello strumento del ricorso quando questo è manifestamente infondato o privo di specificità, al fine di deflazionare il carico di lavoro delle corti superiori.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, definito come privo di qualsiasi deduzione specifica. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di esercitare la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. Non essendo stato dedotto alcunché di specifico riguardo a presunte violazioni o mancanze della sentenza di appello, l’atto è stato considerato giuridicamente nullo ai fini dell’impugnazione. La Corte ha inoltre applicato l’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Il provvedimento sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale rigorosa negli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non solo non tutela i diritti dell’imputato, ma aggrava la sua posizione debitoria nei confronti dello Stato. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un pilastro del diritto di difesa che richiede un’analisi tecnica approfondita della sentenza impugnata. La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo di diritto che esige precisione e pertinenza argomentativa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Perché la genericità dei motivi porta all’inammissibilità?
Perché la legge richiede che il ricorrente indichi specificamente i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto che giustificano l’annullamento della sentenza.
Qual è la sanzione pecuniaria tipica in questi casi?
In questo provvedimento, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50537 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17900/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedott alcunchè dì specifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.