Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50529 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17643/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73, com d.P.R. n. 309 del 1990 e 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla utilizzab dichiarazioni testimoniali assunte ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., alla rit recidiva, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sent impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 6-7 quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. 7 e soprattutto 8 quanto agli altri motivi) e perché, quanto alla invocata causa di non punibi aspecifici non essendo stato indicato alcunchè sulle ragioni per la stessa dovrebbe in concret essere configurata ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.