Ricorso inammissibile: i rischi della genericità in Cassazione
Il sistema giudiziario italiano impone regole rigorose per l’accesso ai gradi superiori di giudizio. Un caso recente riguardante il reato di evasione mette in luce come un ricorso inammissibile possa non solo precludere la revisione della pena, ma comportare anche pesanti sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
L’oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di evasione. Il condannato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, focalizzando le proprie doglianze esclusivamente sull’entità della pena inflitta dai giudici di merito. Tuttavia, la formulazione del ricorso è risultata carente sotto il profilo tecnico-giuridico.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione non presentava i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione, ma è necessario smontare logicamente le motivazioni fornite dal giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcun elemento concreto per confutare il ragionamento della Corte d’Appello.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta genericità dei motivi di ricorso. Secondo il diritto vivente, l’atto di impugnazione deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a riproporre questioni già risolte o a contestare la pena senza indicare specifici vizi logici o violazioni di legge, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La mancanza di un confronto dialettico con il provvedimento della Corte d’Appello rende l’istanza priva di pregio giuridico, impedendo alla Cassazione di scendere nel merito della questione.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze dirette e onerose. Oltre al passaggio in giudicato della condanna per evasione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con l’orientamento volto a scoraggiare ricorsi pretestuosi o tecnicamente carenti, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica di alta qualità, capace di articolare motivi di ricorso specifici e puntuali per evitare che il diritto alla difesa si traduca in un inutile aggravio di costi.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente quali punti della sentenza impugnata siano errati e non offre argomentazioni logiche per confutarli.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Si può ricorrere in Cassazione solo per ridurre la pena?
Sì, ma bisogna dimostrare che il giudice di merito ha violato la legge o ha motivato in modo illogico la determinazione della sanzione, non basta una richiesta generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16755/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo all’entità della pena inflitta;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione del sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 4 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.