Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chiunque tenti di impugnare una sentenza di condanna penale. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Il caso e la condanna per ricettazione
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, nel tentativo di ribaltare il verdetto, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato dalla difesa è risultato privo degli elementi minimi necessari per essere esaminato nel merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso era caratterizzato da una genericità assoluta. Invece di analizzare criticamente i passaggi della sentenza di secondo grado, il ricorrente si è limitato a indicare presunti vizi senza fornire alcuna illustrazione o sviluppo argomentativo. Questa condotta configura una violazione diretta delle norme del codice di procedura penale, che impongono l’indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a supporto di ogni richiesta.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Tale norma prescrive che il ricorso debba contenere l’enunciazione specifica dei motivi, pena l’inammissibilità. Nel caso di specie, la mancanza di un confronto dialettico con le motivazioni della sentenza impugnata ha reso l’atto un guscio vuoto. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità, poiché non vengono offerti punti di frizione concreti contro la decisione della Corte d’Appello. La colpa ravvisabile nella determinazione di un ricorso così carente ha inoltre giustificato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
L’esito del giudizio sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente rigorosa. Un ricorso inammissibile non solo lascia immutata la condanna penale, ma aggrava la posizione economica del ricorrente, costretto a versare una somma rilevante alla Cassa delle Ammende. La lezione pratica è chiara: l’impugnazione in Cassazione non può essere un atto standardizzato o ripetitivo, ma deve essere un’analisi chirurgica dei vizi di legge della sentenza precedente. La precisione argomentativa è l’unico strumento per evitare che il diritto di difesa si trasformi in un oneroso fallimento processuale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare vizi senza spiegare le ragioni giuridiche o i fatti che li dimostrano.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato valido?
Deve indicare chiaramente i motivi dell’impugnazione, specificando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta, come previsto dal codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48650 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 056RIE3) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che, in data 30/9/2020, aveva dichiarato NOME colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen. che prescrive a pena d’inammissibilità l’indicazione ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres ente