Ricorso inammissibile: le conseguenze della genericità in Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte può avere conseguenze pesanti per il condannato. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione porti inevitabilmente al rigetto dell’istanza e a sanzioni economiche accessorie.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal Tribunale di Verona e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi della sentenza, ma senza sviluppare adeguatamente le proprie ragioni difensive.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato l’atto di impugnazione riscontrando una totale assenza di argomentazione. Il ricorso è stato giudicato del tutto generico, limitandosi a una mera indicazione di supposti vizi senza alcuna illustrazione dei motivi di diritto o degli elementi di fatto necessari a sorreggere la richiesta.
Implicazioni del ricorso inammissibile
La decisione sottolinea che l’impugnazione non è un atto formale vuoto, ma richiede un’analisi critica puntuale del provvedimento che si intende contestare. La violazione del dovere di specificità comporta non solo la perdita del grado di giudizio, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione dell’art. 581 lett. d) del codice di procedura penale. Tale norma prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare i vizi senza fornire lo sviluppo argomentativo necessario. La genericità delle censure rende impossibile per la Corte di Cassazione entrare nel merito della vicenda, determinando la chiusura del procedimento per difetto dei requisiti minimi dell’atto.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rendendo definitiva la condanna per ricettazione. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica rigorosa: un ricorso privo di contenuti specifici viene considerato un abuso dello strumento processuale, giustificando l’applicazione di sanzioni pecuniarie dissuasive.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non spiega nel dettaglio le ragioni giuridiche o i fatti che giustificano la contestazione della sentenza impugnata.
Cosa prevede l’articolo 581 del codice di procedura penale?
L’articolo impone l’obbligo di indicare specificamente i motivi dell’impugnazione, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare il ricorso.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48648 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisio Tribunale di Verona che, in data 26/10/2021, aveva dichiarato NOME colpevo delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei s senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo RAGIONE_SOCIALE censure, con conseguente vi dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen. che prescrive a pena d’inammissibilità l’ind ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con con proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria pre dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il PreOiente