Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40241 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
)COGNOMENOME
NOME COGNOME (lha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2021.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limita riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualme esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nor dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione ( senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione dell sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente congruamente motivata, dal momento che i i temi probatori risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sente di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono ess lette ed esaminate come un unicum motivazionale. pertanto immune da vizi di legittimità. I particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per colpevolezza dell’imputato, rilevando che l’involucro contenente la droga era occultato in u nicchia posta tra il condizionatore e il muro, all’altezza del piano calpestabile del balcon COGNOME; che era impossibile inserire l’involucro dalla strada, poiché la nicchia ove era nascos l’involucro era posta ad almeno tre metri dal piano strada; che in tal senso deponevano sia l foto dello stato dei luoghi che la deposizione del maresciallo dei carabinieri che aveva svolt
operazioni, a mente del quale per recuperare l’involucro era stato necessario sollevare l’al carabiniere operante e usare un bastone, mentre, allungando la mano dal balcone del NOME si poteva agevolmente inserire l’involucro nella nicchia. Rispetto a tale motivata, logi coerente pronuncia, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione (rivalutazione delle dichiarazioni del’imputato di reato conness COGNOME NOME, smentite dalla argomentata impossibilità dell’inserimento dell’involucro dal pi strada) e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi giudizio di legittimità.
Del pari, sono pienamente rispondenti ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sia la statuizione concernente l’applicazione della recidiva, sia il delle attenuanti generiche. Quanto al primo punto, la sentenza impugnata richiama i precedenti specifici dell’imputato e la maggiore proclività a delinquere dimostrata quest’ultimo con l’azione criminosa accertata, commessa quando si trovava agli arresti domiciliari. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Cor secondo cui è adeguata la motivazione inerente all’aumento di pena per la recidiva facoltativ con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa i contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 de 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Relativamente alla concessione della attenuanti generiche, la Corte territoriale ha correttamente fatto riferime all’assenza di elementi positivi valutabili, ed, anzi, alla negativa connotazione della perso del reo (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il ,Eonsigliere estensore