Ricorso inammissibile: i limiti del sindacato di legittimità
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. La recente ordinanza della settima sezione penale sottolinea l’importanza di distinguere tra critiche di merito e vizi di legittimità.
Il caso e il ricorso inammissibile
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello, con la quale era stata confermata la responsabilità penale di un soggetto. Il ricorrente ha adito la Cassazione lamentando una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla valutazione delle prove. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato come tali doglianze fossero, in realtà, una mera riproposizione di argomenti già sollevati e correttamente disattesi nei precedenti gradi di giudizio.
La natura del giudizio di Cassazione
Il giudizio dinanzi alla Suprema Corte non costituisce un terzo grado di merito. Quando un atto viene qualificato come ricorso inammissibile, spesso è perché si tenta di indurre i giudici a una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in questa sede. La Corte ha il compito di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e se il diritto sia stato applicato correttamente, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La decisione della Suprema Corte
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già fornito una spiegazione ineccepibile del compendio probatorio. La colpevolezza dell’imputato emergeva chiaramente dagli atti, rendendo le censure del ricorrente del tutto prive di specificità e meramente riproduttive di profili di fatto.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso devono essere specifici e devono riguardare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza evidenziare una reale frattura logica o una violazione di norme di legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta solida e immune da vizi, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, quale conseguenza per aver attivato la giurisdizione di legittimità con motivi manifestamente infondati.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone solo questioni di fatto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito delle prove, ma solo la legittimità e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Quando una motivazione è considerata adeguata dai giudici di legittimità?
Una motivazione è adeguata quando segue un percorso logico coerente, analizza correttamente tutte le prove raccolte e risponde in modo esaustivo alle obiezioni della difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7155 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolar pagg. 1 e 2 della motivazione sul compendio probatorio in atti da cui emerge chiaramente la colpevolezza dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
La Presidente