Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a MELZO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente ed in particolare, in punto di valutazione delle prove, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si vedano pacig. 2-6 – , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancanza di prova in relazione agli artifici e ai raggiri e conseguentemente, la marcata riqualificazione giuridica del fatto nell’arricchimento senza giusta causa in luogo del reato di truffa, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che, ciò nondimeno, con motivazione giuridicamente corretta la Corte d’appello ha indicato la sussistenza del reato di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi – si veda pag. 4 in relazione ai raggiri -;
osservato che il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pro:. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
visto l’ultimo motivo, con cui si lamenta la violazione della regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», è manifestamente infondato, poiché la Corte di legittimità ha evidenziato che tale principio, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di
razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali quali quelli prospettati che riguardano ipotesi del tutto indimostrate che non rinvengono alcun appiglio probatorio negli atti del processo o in massime di esperienza (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliee.,estensore
Il Pre7nte