Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a ROMA il 01/08/1969
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 116, comma 5, e 1 comma 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 590-bis cod. pen., ricorre, tramite Difenso per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando violazione di legge e vizio motivazional in relazione all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché s riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi criti argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi poss applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cor territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, p immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità prevenuto, in particolare affrontando e risolvendo in maniera adeguata i temi dell’attendibili della coerenza del quadro probatorio, delle modalità della condotta dell’imputato e della grav del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.