Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si criticano e le ragioni di tale critica. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, che non viene neppure esaminato nel merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la sua portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado che in appello. La persona imputata, non accettando la decisione della Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Con tale motivo, lamentava un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. Il ricorso è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’ e, pertanto, privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questo articolo impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente:
1. Le parti del provvedimento che si intendono contestare.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Secondo la Corte, il motivo presentato dalla ricorrente era formulato in modo vago. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’atto di impugnazione non specificava quali fossero gli elementi concreti su cui si basava la censura. In altre parole, non permetteva al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio controllo di legittimità. Un ricorso così formulato si traduce in una critica astratta che non si confronta realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, rendendolo di fatto inutile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e puntuale della decisione che si contesta. Non basta affermare che la motivazione è sbagliata; è indispensabile ‘smontare’ il ragionamento del giudice precedente, evidenziando le specifiche contraddizioni, le mancanze o gli errori logico-giuridici.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, ma si aggiunge anche una sanzione economica a carico del ricorrente. Questa decisione, quindi, sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso specifici, pertinenti e legalmente fondati, unico modo per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli elementi della sentenza impugnata che venivano contestati, rendendo impossibile per la Corte di Cassazione individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo.
Quali sono i requisiti che un motivo di ricorso deve avere secondo la legge?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un motivo di ricorso deve indicare specificamente le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che stanno a fondamento della critica. In sostanza, deve essere specifico e non vago.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono due: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4062 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4062 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto al giudizi di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione d sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025