Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione da intraprendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione, pena il rigetto immediato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per un reato legato agli stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: l’erronea applicazione della legge penale. In particolare, si lamentava che i giudici di merito avessero escluso la possibilità di qualificare il fatto come di ‘lieve entità’ (ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90), una fattispecie meno grave che comporta una pena significativamente inferiore.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva basato la sua decisione esclusivamente sulla diversa tipologia delle sostanze detenute, senza compiere una valutazione complessiva degli elementi del caso e senza considerare l’effettiva capacità drogante dello stupefacente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La decisione sottolinea una regola fondamentale del processo penale: un’impugnazione deve essere specifica e critica, non una mera ripetizione di argomenti già esaminati.
Le Motivazioni: la mancanza di specificità del ricorso inammissibile
La Corte ha definito il motivo del ricorso come ‘manifestamente infondato’, ‘assolutamente privo di specificità’ e ‘del tutto assertivo’. Ma cosa significano in pratica queste espressioni? Vediamo i punti chiave che hanno portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
1. Genericità dell’Argomentazione: Il ricorso si limitava a lamentare la mancata applicazione di una norma più favorevole, ma lo faceva in modo vago. Non si confrontava in maniera puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte ha notato che il motivo era una semplice riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e respinte nei gradi di merito.
2. Mancanza di Analisi Critica: Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un dissenso generico. Deve contenere una ‘critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata’. Deve, cioè, smontare il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In questo caso, tale analisi critica mancava del tutto.
3. Assenza di Riferimenti Concreti: Il ricorrente non ha indicato con precisione quali dati di fatto o quali ragioni di diritto avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. Come affermato dalla Suprema Corte, il motivo d’impugnazione deve essere sorretto da ‘concreta specificità e pertinenza censoria’, collegando le richieste alle prove e alle norme pertinenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. Non basta essere convinti dell’ingiustizia di una sentenza per impugnarla con successo. È indispensabile che l’atto di ricorso sia redatto con la massima cura e specificità. Ogni motivo di doglianza deve essere auto-sufficiente, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari perché la Corte possa comprenderlo e valutarlo senza dover cercare altrove le ragioni a suo sostegno. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la delusione per il mancato accoglimento, ma anche un aggravio economico per l’assistito. La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure precise e ben fondate, e non una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, privo di specificità, assertivo e non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In sostanza, se non vengono indicate chiaramente le ragioni di diritto e i fatti a sostegno dell’impugnazione.
Cosa si intende per ‘specificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il motivo deve essere chiaro, preciso e autosufficiente. Deve contenere l’enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono e deve criticare in modo puntuale le argomentazioni della decisione che si contesta, non limitandosi a riproporre le stesse difese dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/08/1997
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, quale unico motivo, l’erronea applicazi della legge penale laddove è stata esclusa la riconducibilità dei fatti di cu putazione all’ipotesi meno grave di reato di cui al art. 73 comma 5, d.P.R. 30 In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe motivato l’esclusio fatto lieve in ragione della diversa tipologia delle sostanze detenute, senza tare l’effettiva capacità drogante dello stupefacente e senza operare una va zione complessiva degli elementi della fattispecie concreta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto asserti
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Come rileva la sentenza impugnata il difensore ricorrente formula un unic motivo d’impugnazione lamentando, per quanto si riesce ad intendere, la mancat riconduzione dei fatti all’ipotesi di reato meno afflittiva di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90, laddove sin dal primo grado tale ipotesi, nonostante la quant la diversità dello stupefacente caduto in sequestro, era stata ritenuta.
Emerge, dunque, ictu oculi come il motivo proposto non sia sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazio specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei fatto che lo sorreggono ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e no dito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della dec impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto imp (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtel Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anch ricorso per cessazione).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell0 causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condann i à del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle a mende.
Così deciso il 11/03/2025