Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 494 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il 10/02/1965
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 16/04/2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo del 10/11/2020, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli articoli 73, comma 5, e 80, d.P.R. 309/1990, per avere ceduto al figlio, detenuto, delle pasticche contenenti sostanza stupefacente del tipo ‘ subuxone ‘, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 192, c.p.p., nonchØ mancanza e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di una consulenza tecnica tossicologica sulle pasticche rinvenute in possesso del figlio dell’imputato, vizio in cui era già incorsa la sentenza di primo grado, puntualmente dedotto con l’atto di appello.
In assenza di informazioni circa la quantità di principio attivo contenuto nelle pasticche (non Ł stato eseguito neppure il ‘ narcotest ‘) si ignora la effettiva tossicità delle stesse.
Inoltre, la condanna si era basata sul dato, costituito dalla asserita incontrovertibile riconoscibilità
delle pasticche incriminate rispetto a quelle relative ad altri farmaci, desunta dalla deposizione del teste COGNOME operante di P.G., anche esso decisamente discutibile, non avendo l’imputato la stessa esperienza di un appartenente alle FF.OO..
A fronte delle doglianze puntualmente formulate, la Corte territoriale si era limitata a considerare le stesse generiche, come mere ipotetiche prospettazioni di un diverso andamento dei fatti.
2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 192, c.p.p., nonchØ mancanza e vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
La condanna si fonda esclusivamente sul rinvenimento nella vettura dell’imputato di un blister di ‘ Subotex ‘, verosimilmente compatibili con quelle rinvenute indosso al figlio, occultate nella biancheria intima.
La Corte ha omesso di valorizzare il dato costituito dal fatto che l’imputato fa uso assiduo di stupefacenti e che il farmaco rinvenuto (buprenorfina) Ł un’alternativa al metadone nella terapia di dimissione dalla dipendenza da oppiacei.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento agli artt. 125 e 192 c.p.p., 62bis , 133 e 133bis c.p., in riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł inammissibile, in quanto costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta nel giudizio di prima cura e poi con l’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Nel caso di specie, a pagina 2, la Corte territoriale precisa che la prova del fatto viene inferita dalle congiunte circostanze costituite: dall’avere il teste COGNOME osservato visivamente lo scambio delle pasticche; dal subitaneo rinvenimento delle pasticche nella biancheria intima del figlio dell’imputato, detenuto; dall’immediato rinvenimento del blister di analoghe pasticche (per forma e colore) all’interno della vettura dell’imputato, che non aveva titolo per ivi detenerle.
Il motivo, che non si confronta con la motivazione della sentenza (che non fa un uso manifestamente illogico o contraddittorio della prova indiziaria) in modo realmente critico, limitandosi ad una differente ricostruzione dei fatti, Ł quindi inammissibile per genericità.
5. Il secondo motivo Ł inammissibile per genericità.
5.1. In primo luogo, il ricorrente denuncia simultaneamente e genericamente la sussistenza di tutti i vizi di cui alla lettera e) dell’articolo 606, oltre che la violazione di legge e norme processuali.
Questa Corte (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541 – 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535 – 01) ha chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica,
non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606, comma 1, c.p.p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus , a presidio del quale l’art. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla «duplice specificità» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, nØ contraddittoria, nØ manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non Ł motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) Ł specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.
Ciò premesso, la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l’impugnazione assolutamente aspecifica.
5.2. Il motivo, inoltre, ripropone sotto diversa angolazione la medesima doglianza di cui al punto che precede, ed Ł pertanto (anche) generico e, in ultima analisi, inammissibile.
6. Il terzo motivo Ł inammissibile
6.1. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e, in generale, in ordine alla entità della pena in concreto irrogata, Ł d’uopo rammentare come il giudizio di comparazione tra opposte circostanze e la stessa dosimetria della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel presente caso, da sufficiente motivazione (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142, così massimata: “La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione”; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02: “Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
La Corte di merito, facendo buon governo dei principi appena richiamati, ha ritenuto l’imputato non meritevole del beneficio invocato, ponendo in evidenza la circostanza che la difesa non avesse
addotto alcun elemento di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il ricorrente, nel ricorso, non contesta il riepilogo dei motivi effettuato dalla Corte romana (che nulla specifica in proposito), e neppure allega gli elementi alla luce dei quale risulterebbe avere valorizzato, nei precedenti gradi di giudizio, la omessa quantificazione del principio attivo quale elemento da valutare ai fini dell’articolo 62bis c.p. (e non solo ai fini della richiesta di perizia), rendendo il motivo così inammissibile per genericità.
6.2. Inoltre, questa Corte (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, Fonseca, n.m.; Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, Abulaiha, Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, COGNOME, 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216587 – 01) ritiene che «le attenuanti generiche previste dall’art. 62bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorchØ questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perchØ il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo nØ a violazione di legge, nØ al corrispondente difetto di motivazione.
7. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME