Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile, perché formulato in modo generico, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Vediamo insieme cosa è successo e quale lezione possiamo trarne.
I Fatti del Caso: La Condanna per False Dichiarazioni
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 495 del Codice Penale, ovvero false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali.
Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Il Motivo del Ricorso: Critiche alla Motivazione
L’unico motivo di appello presentato alla Suprema Corte riguardava presunti vizi di motivazione e un travisamento della prova da parte dei giudici di merito. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici avessero sbagliato nel qualificare giuridicamente i fatti, ovvero nell’applicare la norma corretta alla situazione concreta. Tuttavia, la sua critica era formulata in termini molto ampi e si limitava a lamentare l’errore senza fornire elementi specifici a supporto.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha valutato se i giudici di appello avessero effettivamente sbagliato), ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse “assolutamente generico”.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a contestare la decisione in modo vago, senza indicare quali elementi della sentenza fossero errati e perché. Secondo la Cassazione, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali fossero le basi della sua censura, così da permettere al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo. Mancando questa specificità, il ricorso si traduce in mere “doglianze in fatto”, inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa pronuncia ribadisce una regola fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario argomentare in modo preciso e dettagliato. Un atto di impugnazione deve essere un dialogo tecnico con il giudice, indicando chiaramente i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere la porta del giudizio con una dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la condanna e comporta un ulteriore esborso economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘assolutamente generico’, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del Codice di Procedura Penale. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a sostegno della sua critica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘qualificazione giuridica dei fatti’?
Si intende il processo logico attraverso cui un giudice, analizzati i fatti emersi durante il processo, individua la specifica norma penale che è stata violata e, di conseguenza, definisce il reato per cui l’imputato viene giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a POMEZIA il 28/09/1962
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere. NOMECOGNOMENOME COGNOME
Rilevato che COGNOME Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e travisamento della prova, lamentando che i giudici di merito erravano nella qualificazione del reato, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto – a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, a pag. 3 de provvedimento impugnato, la Corte di merito ben motivava in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 23 ottobre 2024