Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un riesame della propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche significative. L’ordinanza n. 19463/2024 della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente, sottolineando come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione ne determini l’inevitabile rigetto.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, in un unico motivo, la violazione di una norma del codice di procedura penale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte come un mero esercizio formale, privo di sostanza e di argomentazioni concrete.
I Requisiti di Specificità del Ricorso
La legge, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, stabilisce requisiti stringenti per la presentazione di un’impugnazione. I motivi di ricorso devono essere specifici, ovvero devono indicare chiaramente:
* Le ragioni di diritto: quali norme si ritengono violate e perché.
* Gli elementi di fatto: quali prove o fatti sono stati, a giudizio del ricorrente, erroneamente valutati dalla corte precedente.
Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata. È necessario un confronto puntuale e argomentato con le motivazioni della decisione che si intende contestare. In assenza di questa specificità, il ricorso non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa della sua totale indeterminatezza. I giudici hanno evidenziato come le censure formulate fossero ‘assolutamente generiche’ e non contenessero alcun riferimento concreto alla sentenza impugnata. Il ricorrente non ha sviluppato un dialogo critico con le ‘adeguate giustificazioni’ fornite dalla Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza astratta.
Questa mancanza ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione. Un ricorso formulato in questi termini non adempie alla sua funzione, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità specifiche questioni di diritto su cui pronunciarsi.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nel suo grado più alto, deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando impugnazioni pretestuose o formulate in modo approssimativo che causano un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto aspecifici e le censure formulate in termini assolutamente generici, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali norme del codice di procedura penale disciplinano i requisiti dei motivi di ricorso?
L’ordinanza fa riferimento agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che stabiliscono che i motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di tentato furto pluriaggravato.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore