Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Criteri di Specificità
Un’impugnazione in sede di legittimità deve essere redatta con precisione e chiarezza, altrimenti il rischio è quello di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza dei requisiti formali previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, evidenziando come la genericità dei motivi di ricorso ne comporti l’inevitabile rigetto. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto emessa in primo grado e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello solo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui contestava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’attenta valutazione della struttura e del contenuto del motivo di ricorso presentato, ritenuto non conforme ai requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nella genericità e indeterminatezza del ricorso. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era priva dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la sentenza impugnata senza indicare quali elementi, alla base della censura, non fossero stati considerati o fossero stati erroneamente valutati dalla Corte d’Appello. Inoltre, non aveva specificato quale causa di proscioglimento, a suo dire, sarebbe dovuta emergere. A fronte di una motivazione della sentenza di secondo grado ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorso si è risolto in una critica vaga, incapace di individuare un vizio concreto e specifico nella decisione impugnata. La Corte ha quindi concluso che un’impugnazione così formulata non consente di adempiere alla funzione critica e argomentativa che le è propria, rendendola di fatto un atto processuale inidoneo a provocare un riesame nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede il massimo rigore. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di condanna, ma è indispensabile articolare censure specifiche, puntuali e autosufficienti. Ogni motivo deve dialogare criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le presunte lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per l’assistito e la cristallizzazione della sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Cosa mancava nel motivo di ricorso presentato?
Mancava l’indicazione specifica degli elementi che avrebbero dovuto fondare la censura e non veniva precisata quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere applicata. Il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando una mera doglianza generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40630 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna per furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025