Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36145 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 15488/2025 GLYPH – GLYPH NOME. Borrelli GLYPH – GLYPH Ud. 24.09.2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado che lo aveva condanNOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale bancarotta fraudolenta distrattiva;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunc violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità per i due episodi di bancarotta in contestazione – è aspecifico in qua il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non so quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dell necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censura e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare ragioni del provvedimento censurato.
Il motivo appare, inoltre, riproduttivo di profili di censura già adeguatamen vagliati dai giudici di merito, senza un adeguato confronto che smentisca ragionamento svolto dalla Corte territoriale circa il ruolo centrale svolto dal ricorr in seno alla società fallita, sì da porre nel nulla il valore asseritamente dimost degli elementi a sostegno del coinvolgimento esclusivo del Frezza. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso è manifestamente infondato e la motivazione della Corte distrettuale regge agli urti dell’impugnativa, giacché ha pos in luce il collegamento tra la mancata produzione delle scritture contabili e le condo distrattive. L’argomentazione secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto notizia de fallimento è in fatto e, comunque, non risulta che le scritture contabili siano prodotte dall’imputato neanche una volta conosciuta l’esistenza del proc penale carico.
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunci violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all’art. 219, co. 2, n. 1, I. fall. – è inammissibile in quanto in
trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Cor territoriale la quale, stante l’allarmante personalità dell’imputato, desumibile condotta tenuta, dalle plurime fattispecie di reato accertate e dal precedente ritenuto non vi siano i presupposti per il riconoscimento delle invocate attenuanti
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia violaz di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostit della pena della reclusione con la detenzione domiciliare – è inammissibile in quan la richiesta di sostituzione non era contenuta nell’atto di appello benché, al mome della decisione di prime cure, la pena inflittagli potesse già essere oggett sostituzione. A questo riguardo, il Collegio accede all’esegesi di questa Corte secon cui, in materia di richieste di sostituzione della pena detentiva con le pene sostit previste dall’art. 20-bis c.p. il giudice di appello non può disporre la sostituzi officio nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifi motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva n novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, com 5, c.p.p. che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al princ devolutivo dell’appello (sez. 2, 25 marzo 2025, n. 14168, Rv. 287820 – 01). N consegue che, data l’assenza di specifico motivo di appello, è irrilevante la richi di sostituzione formulata nell’ambito del concordato, a prescindere dal fatto che e non è stata reiterata dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. p
Rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale si estende, ex art. 585, com 4, cod. proc. pen., ai motivi aggiunti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025