Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4378 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 09/07/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALMI, in data 12/07/20 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’ art. 75 DLGS n. 159 del 2011
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiv riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto generico. Tra i re ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specif motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti d della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base dell lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i sindacato;
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiv riferimento al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, è inammissi quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di meri esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero ar di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142 che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in o quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circos necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella ed potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richia gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denar 245596). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificat motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concession attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli r comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025