Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in appello o in Cassazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere valido. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi presentati. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere perché la specificità non è un mero formalismo, ma il cuore di una difesa efficace.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624 bis del codice penale, emessa dal Tribunale di Padova. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Non ritenendosi soddisfatta della decisione, la persona imputata ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidando la propria difesa a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta è che la condanna della Corte di Appello diventa definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Capitale
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso presentato. La Corte ha stabilito che tale motivo era ‘generico per indeterminatezza’. Cosa significa in pratica? L’atto di impugnazione lamentava l’assenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale (che prevede l’immediata declaratoria di non punibilità in certi casi), ma lo faceva senza rispettare i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questo articolo prevede che il ricorso debba indicare specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Nel caso specifico, il ricorso non specificava quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a una decisione diversa né contestava puntualmente i passaggi logici della sentenza della Corte di Appello. Di fronte a una motivazione della sentenza impugnata ritenuta ‘logicamente corretta’ dai giudici di legittimità, l’atto di appello si è limitato a una censura formulata in modo vago, senza fornire alla Corte gli strumenti per individuare i presunti vizi e esercitare il proprio controllo.
Conclusioni: L’Onere della Specificità nell’Impugnazione Penale
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque affronti un processo penale e per i professionisti del diritto. La redazione di un atto di impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza precedente. È necessario un confronto critico e dettagliato con la motivazione del giudice, evidenziando in modo chiaro e inequivocabile i punti di dissenso e le ragioni giuridiche e fattuali che li sostengono.
Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per l’imputato. La decisione della Cassazione rafforza il principio secondo cui il diritto all’impugnazione deve essere esercitato con diligenza e tecnicismo, pena la sua inefficacia. La specificità non è un ostacolo, ma la garanzia di un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice, essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava le ragioni e gli elementi a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte di Appello è diventata definitiva.
Cosa richiede l’articolo 581 c.p.p. per la validità di un ricorso?
L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, consentendo al giudice di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente denunzia l’assenza di motivazione in relazione alla inapplicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen. e le ragioni per le quali appare fondata l’impostazione accusatoria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il Preside