Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali norme, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento sottolinea un principio cardine della procedura penale: la necessità di specificità dei motivi, senza la quale l’atto di impugnazione è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando a un unico motivo di ricorso le sue speranze di riforma della sentenza.
L’Oggetto della Contestazione
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, ritenendola non adeguata a sostenere il giudizio di responsabilità penale a suo carico. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa contestazione è stata formulata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere validamente esaminato.
Le Motivazioni della Pronuncia
La ragione fondamentale della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘indeterminato’.
Il ricorrente si era limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata in modo astratto, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della motivazione ritenuti errati o illogici, né come questi errori avessero inciso sulla decisione finale. Tale genericità ha impedito ai giudici della Cassazione di comprendere appieno le censure mosse e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo sulla legittimità della sentenza.
In pratica, non basta affermare che una motivazione è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, indicando i passaggi specifici e fornendo argomentazioni concrete. In assenza di ciò, il ricorso si trasforma in un mero atto di dissenso, privo della struttura tecnica necessaria per attivare un giudizio di impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per avvocati e assistiti: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La chiarezza, la specificità e la pertinenza delle argomentazioni sono requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro. La lezione è chiara: la forma, nel diritto processuale, è sostanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Mancava dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi a fondamento della censura mossa contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato oggetto della condanna originale?
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 581 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motiva posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza i logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura for non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserc proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025