Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella redazione degli atti. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti formali previsti dalla legge. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la critica alla sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale, non una generica lamentela. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi espressi.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. La contestazione riguardava la determinazione della pena inflitta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha cercato di ottenere una revisione della sanzione, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Specificità dei Motivi: un requisito fondamentale del ricorso
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della questione, ha richiamato un suo precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 8700/2013). Secondo tale principio, la funzione primaria dell’impugnazione è quella di una “critica argomentata” contro il provvedimento che si contesta.
Questo significa che l’atto di appello o di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
– Le specifiche ragioni di diritto.
– Gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario un confronto puntuale e dettagliato con le argomentazioni della sentenza impugnata, indicando con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe errato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Applicando questi principi al caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso presentato era completamente privo di specificità. L’atto si limitava a contestare la quantificazione della pena senza però confrontarsi con le argomentazioni che la Corte d’Appello aveva esposto a pagina 6 della sua sentenza per giustificare quella decisione.
Questa mancanza di un confronto diretto e argomentato ha reso il ricorso generico e, di conseguenza, lo ha reso un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla violazione degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. La funzione dell’impugnazione non è quella di riaprire un dibattito da zero, ma di sottoporre al giudice superiore critiche mirate contro la decisione di primo o secondo grado. Se l’atto di impugnazione non individua chiaramente le parti della sentenza che si contestano e non espone argomenti specifici per confutarle, l’atto stesso perde la sua funzione essenziale. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha spiegato perché le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per determinare la pena fossero errate, limitandosi a una doglianza astratta. Tale approccio non permette al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo di controllo, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro meticoloso di analisi della sentenza che si intende contestare. Ogni motivo di ricorso deve essere costruito come una critica circostanziata, che dialoga direttamente con le motivazioni del giudice precedente. Evitare la genericità non è solo una questione di stile, ma un requisito di ammissibilità imposto dalla legge. L’esito del processo, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento tratta il rispetto delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto privo di specificità. Non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni formulate nella sentenza impugnata riguardo alla determinazione della pena.
Qual è la funzione tipica di un’impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso rispetto alla decisione contestata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
premesso che si è osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584 – 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla determinazione della pena in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., è del tutto privo d specificità a fronte delle argomentazioni formulate nella sentenza impugnata a pagina 6;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024