Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere perché non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolarla in modo tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Piacenza, successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva proceduto a una riqualificazione del fatto contestato, inquadrandolo nella fattispecie di reato prevista dall’articolo 635, secondo comma, n. 1, del codice penale (danneggiamento). Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza d’appello.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
I motivi di ricorso presentati alla Suprema Corte erano principalmente tre:
1. Errata motivazione: Si contestava la valutazione della Corte d’Appello riguardo alla presunta sussistenza di cause di non punibilità, secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Eccessività della sanzione: L’imputato riteneva che la pena inflitta fosse sproporzionata.
3. Erronea qualificazione giuridica: Si criticava la decisione dei giudici d’appello di aver inquadrato il fatto come danneggiamento ai sensi dell’art. 635 c.p.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tutte queste censure fossero state formulate in modo tale da rendere il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pur non entrando nel merito delle questioni sollevate, rappresenta una lezione fondamentale sui requisiti formali di un’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, “l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano “generici per indeterminatezza”. In altre parole, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso si limitava a enunciare delle critiche senza però indicare concretamente gli elementi specifici su cui si fondavano. Non è sufficiente affermare che la motivazione è errata o la pena eccessiva; è indispensabile spiegare perché è errata, indicando i passaggi illogici, le prove travisate o le norme giuridiche violate.
Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base di critiche precise e puntuali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Un ricorso generico equivale a un ricorso non presentato, con l’aggravante delle conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza che si intende criticare, individuando con precisione chirurgica i vizi e articolandoli in modo chiaro e autosufficiente. Per i cittadini, è la conferma che il successo di un’azione legale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dalla capacità tecnica di esporle secondo le regole del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche rivolte alla sentenza impugnata non sono sufficientemente dettagliate e non indicano in modo chiaro e specifico gli errori di diritto o di fatto commessi, impedendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la lentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Piacenza, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P
ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pe l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’erronea qualificazione giuridica del fatt sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della cénsura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mosSi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaménto delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 21/05/2024