Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più frustranti per la difesa, poiché impedisce alla Corte di esaminare il merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso chiari, specifici e pertinenti. L’analisi di questo caso ci offre l’opportunità di comprendere quali sono i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace e come evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, pur riqualificando il reato originariamente contestato, aveva confermato la responsabilità penale di un imputato. La difesa, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Due Punti Chiave
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due argomenti principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo la difesa, mancava la prova della volontà cosciente di commettere l’illecito.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, ritenuta più adeguata al caso di specie.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come carenti dei requisiti minimi di legge.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e, soprattutto, sulla genericità e aspecificità dei motivi presentati.
Il Primo Motivo: La Genericità sull’Elemento Soggettivo
Secondo i giudici, il primo motivo era ‘assolutamente generico per indeterminatezza’. La difesa si era limitata a denunciare l’insussistenza del dolo senza indicare gli elementi concreti su cui si basava tale affermazione. In base all’art. 581 del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Una censura astratta, che non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, non consente al giudice di esercitare il proprio sindacato e si traduce in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Il Secondo Motivo: L’Aspecificità sulla Sostituzione della Pena
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inefficace, in quanto ‘aspecifico’. La Corte d’Appello aveva negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sulla base di un dato preciso: i precedenti penali dell’imputato e il conseguente rischio di recidiva. Il ricorso non ha contestato questo specifico punto, limitandosi a una generica lamentela. Per essere ammissibile, l’impugnazione avrebbe dovuto argomentare perché, nonostante i precedenti, il rischio di recidiva fosse da escludere o comunque non ostativo alla sostituzione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si ancora a un principio cardine del sistema delle impugnazioni: l’atto di appello non è un’occasione per riproporre genericamente le proprie tesi, ma deve contenere una critica puntuale e ragionata della decisione che si intende contestare. Ogni motivo deve dialogare con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori, le omissioni o le contraddizioni. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso perde la sua funzione e diventa un mero esercizio formale, destinato all’insuccesso. La Corte sottolinea che la genericità impedisce al giudice di individuare i ‘rilievi mossi’ e di esercitare il proprio ‘sindacato’, rendendo di fatto l’impugnazione inutile. La sanzione per questa mancanza non può che essere la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o esprimere dissenso verso la decisione; è indispensabile smontare analiticamente il ragionamento del giudice di grado inferiore, fornendo argomenti specifici e concreti a sostegno della propria tesi. Solo un ricorso che rispetti pienamente i requisiti dell’art. 581 c.p.p. ha la possibilità di superare il vaglio di ammissibilità e di essere esaminato nel merito, trasformando una potenziale sconfitta in una vittoria per il proprio assistito. Al contrario, un ricorso inammissibile non solo vanifica il lavoro svolto, ma comporta anche un aggravio di spese per il cliente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti procedurali richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano formulati in modo troppo generico e non specifico, impedendo alla Corte di valutare le critiche mosse alla sentenza precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga, astratta e non si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Non indica in modo preciso gli elementi di fatto o le ragioni di diritto per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato, come richiesto dall’art. 581 c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorso viene rigettato, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42185 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
24627/2024 – Rel. COGNOME – Ud. 23.10.2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, riqualificando l’originaria contestazione ex artt. 477, 482 cod. pen. nel reato di cui all’art. 489 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell’imputato;
Letta la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, memoria che non contiene argomentazioni utili a smentire il giudizio di inammissibilità del ricorso come di seguito illustrato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’insussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie penale ritenuta in sentenza – è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (in particolare, le ragioni per cui non sussisterebbe il dolo della fattispecie), non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria – è aspecifico nella misura in cui non contrasta un dato tranchant circa la non meritevolezza della sostituzione, legata ai precedenti penali e, quindi, al rischio di recidiva rilevante nell’ottica della prognosi di cui all’art. 58 I. 689/81;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024