Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua eccessiva genericità. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere quali requisiti deve possedere un atto di impugnazione per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una valutazione di merito. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per i reati di bancarotta documentale e bancarotta impropria. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendolo pienamente responsabile dei fatti contestati. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la presunta incompletezza dell’istruttoria dibattimentale e la richiesta di riqualificare i reati in una fattispecie meno grave, quella di bancarotta semplice.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un gradino prima: l’analisi dei requisiti formali del ricorso. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi di appello generici e indeterminati, quindi non conformi a quanto richiesto dall’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. Un ricorso, per essere valido, deve indicare in modo chiaro e specifico gli elementi che sostengono la censura, permettendo al giudice di comprendere esattamente quali parti della sentenza impugnata sono contestate e perché.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Nel dettaglio, la Corte ha osservato che il primo motivo si limitava a presentare argomentazioni puramente teoriche, senza un confronto critico e specifico con la dettagliata motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Il secondo motivo, invece, era una semplice richiesta di derubricazione del reato, priva di qualsiasi argomentazione che confutasse il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di merito. Anche la lamentela sulla mancata acquisizione di un documento è stata considerata una critica generica, poiché il ricorrente non ha spiegato come tale omissione avrebbe potuto smontare l’impianto accusatorio relativo alla sua responsabilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: un ricorso che non individua con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. L’atto di appello non può essere una mera riproposizione di tesi difensive già respinte o una critica astratta, ma deve essere un dialogo serrato e puntuale con la decisione che si intende contestare. In assenza di questa specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva.
Conclusioni: L’Onere della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di redigere un atto chiaro, argomentato e specifico, che metta in luce le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che le ragioni di merito vengano neppure esaminate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e indeterminati. Non indicavano in modo specifico gli elementi di critica contro la sentenza impugnata, limitandosi a formulare argomentazioni teoriche e richieste non supportate da un’adeguata critica al ragionamento dei giudici di merito.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso?
Secondo la Corte, l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prescrive che il ricorso debba contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta documentale e bancarotta impropria di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e l’illogicità della motivazione in ordine, rispettivamente, all dichiarazione di responsabilità dell’imputato nonostante l’incompletezza della istruttoria dibattimentale e alla mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave delitto di bancarotta semplice, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato, in particolare, che il paragrafo I del ricorso si sostanzia in mere argomentazioni teoriche, prive del benché minimo affiato critico specifico rispetto all’articolata motivazione della Corte territoriale; che il paragrafo II del medesimo motivo contiene una mera richiesta di derubricazione, priva di qualsivoglia argomentazione critica rispetto al ragionamento sviluppato a pag. 8 della sentenza impugnata; che il medesimo par. II, quando lamenta la mancanza di motivazione della decisione avversata circa l’acquisizione del documento classificato come allegato 2 del ricorso, si risolve in una critica generica, in quanto non chiarisce come l’omissione motivazionale possa disarticolare il ragionamento svolto nella sentenza impugnata circa l’attribuibilità soggettiva dei fatti al prevenuto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024.