Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per accedere al giudizio di legittimità, un ricorso deve essere specifico, dettagliato e focalizzato su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile non solo preclude la discussione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo l’ordinanza per comprendere le ragioni dietro questa severa, ma necessaria, regola.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di reati aggravati ai sensi degli articoli 61, n. 9 (aver commesso il fatto per occultarne un altro) e 476, comma 2 (falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale) del codice penale.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
Primo Motivo: la Violazione del Principio di Specificità
Il ricorrente lamentava una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e l’insussistenza stessa dei reati contestati. La Corte ha rapidamente liquidato questo motivo come assolutamente generico.
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a mere “doglianze in fatto”, senza fornire al giudice gli elementi necessari per individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, la Corte non può esercitare il proprio controllo di legittimità.
Secondo Motivo: il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Con il secondo motivo, l’imputato denunciava una violazione della legge penale. Tuttavia, anche questa censura è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha sottolineato che il motivo era, in realtà, un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti.
Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di giudice della legittimità (cioè, della corretta applicazione della legge), non del merito. Salvo casi eccezionali di travisamento della prova, che devono essere specificamente individuati e dimostrati, la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi inferiori.
Nota sulla Parte Civile
L’ordinanza contiene anche un’interessante precisazione procedurale. La parte civile aveva depositato una memoria difensiva, chiedendo la liquidazione delle spese. Tuttavia, il deposito era avvenuto tardivamente, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dall’art. 611 c.p.p. Di conseguenza, la Corte ha respinto l’istanza, non pronunciandosi sulle spese di parte civile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di ricorso inammissibile sono nette e proceduralmente rigorose. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. L’accesso a questo livello di giudizio è subordinato al rispetto di requisiti formali stringenti, tra cui la specificità dei motivi. Il ricorrente deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non semplicemente proporre una propria versione dei fatti. La mancanza di questi elementi rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il sindacato di legittimità, e ne determina l’inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito cruciale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia e attenzione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è indispensabile articolare le proprie critiche in motivi chiari, specifici e giuridicamente fondati. Un ricorso generico o fattuale non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il cliente a conseguenze negative concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro. La precisione non è solo una virtù, ma un requisito imprescindibile per la tutela dei diritti nel più alto grado della giustizia penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non rispettavano i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e miravano a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che si limita a mere lamentele di fatto (“doglianze in fatto”) senza indicare in modo preciso gli elementi e le ragioni di diritto che dovrebbero sostenere la critica alla sentenza, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di cui agli artt. 61, comma primo, n. 9 e 476, comma 2, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, oltre che l’insussistenza dei reati contestati, non è consentito in sede di legittimità, in quanto oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all’integrazione della fattispecie penale contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e comunque una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che la parte civile ha depositato tardivamente la propria memoria difensiva (24 giugno 2024) atteso che l’art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data di udienza;
che, pertanto, non può essere accolta l’istanza di liquidazione avanzata dalla predetta parte.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Roma, 8 luglio 2024