Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Specificità dei Motivi in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione non è solo una virtù, è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni difensore teme, poiché non solo pone fine al percorso di impugnazione, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a questa declaratoria, ribadendo principi cardine della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: uno relativo alla valutazione della sua responsabilità penale e l’altro concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: La Genericità sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso denunciava una presunta violazione di legge nella valutazione della responsabilità penale. Tuttavia, la Corte ha rilevato come tale censura fosse del tutto generica e indeterminata. In pratica, la difesa si era limitata a criticare la sentenza d’appello senza indicare specificamente quali elementi di prova fossero stati travisati o quali passaggi della motivazione fossero illogici. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di comprendere le critiche mosse e di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il motivo è stato giudicato inammissibile.
Il Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte ha chiarito che la valutazione circa la concessione o meno di tali attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma può solo verificare che la decisione sia stata motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua, basandosi su specifici indici di natura personale e fattuale che sconsigliavano un trattamento sanzionatorio più mite. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un suo consolidato orientamento giurisprudenziale: il giudice che nega le attenuanti generiche non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, ma può limitarsi a evidenziare quelli ritenuti decisivi per la sua scelta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di articolare critiche precise e puntuali contro la sentenza impugnata, non mere lamentele generiche. Il secondo è la natura stessa del giudizio di legittimità, che esclude una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quella sulle attenuanti generiche, sono insindacabili se sorrette da una motivazione logica e coerente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale: un ricorso per Cassazione non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione della sentenza. Deve essere un atto tecnicamente rigoroso, fondato su vizi di legge specifici e ben argomentati. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia, quindi, rafforza la necessità di una difesa tecnica attenta e scrupolosa, consapevole dei limiti e delle finalità del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contestano la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. Questo impedisce al giudice di individuare e valutare i rilievi mossi.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito (come la Corte d’Appello) è motivata in modo adeguato e logico. La concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale che non può essere riesaminata nel giudizio di legittimità, il quale si limita a controllare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612 comma 2 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penal responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limit a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 d 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.