Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici nell’Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, dettagliati e tecnicamente corretti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità, confermando così una condanna per furto aggravato. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: un Furto in Metropolitana
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver sottratto un portafogli a un passeggero all’interno della metropolitana. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e le sue Lacune
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si basava sulla presunta violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova, in particolare quella indiziaria. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel valutare gli indizi a suo carico, giungendo a una dichiarazione di responsabilità senza un’adeguata motivazione. Tuttavia, il ricorso si limitava a questa enunciazione di principio, senza entrare nel dettaglio.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per indeterminatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione fosse privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questo articolo impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato quali fossero gli elementi concreti trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello, né aveva specificato i passaggi della motivazione della sentenza impugnata che riteneva illogici o contraddittori.
In sostanza, l’appello era formulato in modo così vago da non permettere alla Suprema Corte di comprendere quali fossero le critiche puntuali mosse alla sentenza di secondo grado e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo. La motivazione della Corte d’Appello, al contrario, era stata giudicata logicamente corretta e basata su una puntuale ricostruzione dei fatti e un attento esame delle fonti di prova.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per furto aggravato è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere un atto chirurgico, che individua con precisione i vizi della sentenza impugnata, offrendo al giudice dell’impugnazione argomenti chiari e pertinenti su cui decidere. Un’impugnazione generica equivale, nella maggior parte dei casi, a una sconfitta certa, con l’ulteriore aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava in modo puntuale quali elementi di prova fossero stati valutati erroneamente dalla Corte d’Appello, né quali parti della motivazione della sentenza impugnata fossero illogiche, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in Cassazione?
La legge, in particolare l’art. 581 cod. proc. pen., richiede che il ricorso indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione. È necessario individuare con precisione le critiche mosse alla sentenza precedente, non essendo sufficiente una contestazione generica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Corte?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna per furto aggravato è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI 03ASLTD nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che Rotaru Ione! Stafanel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di un portafogli ai danni di un passeggero, nella metropolitana, ex art. 625 comma 1, n.4 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto – a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene una puntuale ricostruzione dei fatti, con compiuto scrutinio delle fonti di prova – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024